Ordinanza n. 1508/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano, n. 00019/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TRGA di Bolzano che aveva respinto la domanda di sospensione del diniego di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare, in servizio presso il 2° Reggimento Alpini con sede a Bolzano, ha impugnato il diniego dell’istanza di trasferimento presso un ente di stanza a Messina, presentata per esigenze di assistenza della madre. Il diniego era fondato, da un lato, sull’assenza presso la sede richiesta di posizioni organiche nel profilo di Addetto ai mezzi mobili campali e, dall’altro, sulla sottoalimentazione del 2° Reggimento di provenienza, indicata nella misura del 17%. In appello cautelare sono state dedotte la mancata considerazione della gravità della situazione familiare, successivamente aggravata dalla sopravvenuta situazione del padre, e l’assenza di un concreto interesse contrapposto dell’amministrazione, desunta anche dal precedente trasferimento provvisorio concesso per 120 giorni senza asseriti pregiudizi per la funzionalità del reparto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha quindi sospeso il diniego né anticipato la decisione sulla fondatezza delle censure. Ha ritenuto che la particolare sensibilità degli interessi coinvolti e la complessità delle questioni controverse richiedessero approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TRGA di Bolzano per la sollecita fissazione dell’udienza di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa dell’istanza di trasferimento del militare per esigenze di assistenza familiare; la sua applicazione concreta è stata rimessa all’approfondimento nel giudizio di merito.
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del giudice di primo grado.
Consente, quando la cognizione cautelare non è sufficiente per decidere adeguatamente la controversia, di accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a sostegno della tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando la controversia cautelare coinvolge interessi particolarmente sensibili e questioni complesse che richiedono approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria, il giudice d’appello può accogliere l’appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’atto impugnato né anticipare la decisione sulla fondatezza del ricorso.
- L’accoglimento dell’appello cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. ha natura esclusivamente acceleratoria: assicura la definizione sollecita del merito, ma non attribuisce provvisoriamente il bene della vita richiesto e non implica una valutazione conclusiva del fumus boni iuris.
- La concessione di un trasferimento provvisorio non esclude automaticamente la possibilità per l’amministrazione di fondare il diniego del trasferimento definitivo su esigenze organizzative o di copertura degli organici; il rilievo di tali elementi richiede una valutazione di merito quando la loro effettiva consistenza sia controversa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 260/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 164/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 165/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 940/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 1013/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 2459/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →