Cassazione Penale, Sentenza n. 6951/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), deducendo che la condotta non integrava il reato perché la fuga non sarebbe stata pericolosa (velocità media di circa 48 km/h, accesso alla corsia riservata non costituente fuga pericolosa, assenza di violenza o minaccia); 2) violazione di legge processuale rispetto all'art. 442 c.p.p. in relazione alla riduzione della pena nel giudizio abbreviato, contestando che la Corte territoriale ha applicato una riduzione inferiore a quella di 1/3 prevista per legge
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (quindi ha confermato la valutazione di merito secondo cui la condotta integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per le manovre azzardate e l'ostacolo all'inseguimento), e ha invece accolto il secondo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione (riduzione di 1/3 sulla pena aumentata per recidiva, anziché la successiva ulteriore riduzione applicata dalla Corte d'appello). La declaratoria di non doversi procedere per il capo 1) per prescrizione e l'assoluzione per il capo 2) erano statuizioni di merito già rese dalla Corte d'appello e non modificate dalla Cassazione oltre la rettifica della pena
Norme richiamate
Il reato si configura non per la mera fuga, ma quando la condotta dell'agente comprende manovre finalizzate a impedire l'inseguimento tali da ostacolare concretamente l'esercizio della funzione pubblica e da indurre negli inseguitori la percezione di pericolo per la propria incolumità; la valutazione è complessiva e prende in considerazione elementi quali tipo di veicolo, manovre azzardate e contesto
Norma richiamata nel capo contestato (prescrizione dichiarata dalla Corte d'appello), la Corte di Cassazione non ha modificato la declaratoria di estinzione per prescrizione
Norma relativa al capo sottoposto ad assoluzione (il fatto non sussiste); la Corte di Cassazione non ha annullato tale decisione di merito
Nel rito abbreviato è prevista la riduzione della pena in misura di un terzo; la Corte d'appello aveva operato una riduzione ulteriore non conforme: la Cassazione rileva l'errore e ridetermina la pena applicando correttamente la riduzione di 1/3
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
Norma processuale che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (procedura prevista per la trattazione del ricorso in Cassazione)
Massime di principio
- Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è sufficiente la sola fuga: occorre una valutazione complessiva delle manovre e del comportamento che dimostrino la volontà di eludere l'arresto mediante condotte che rendano pericoloso l'inseguimento
- La pericolosità deve essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi (tipo di veicolo, massa, manovre, contesto stradale, corsie utilizzate), non solo della velocità istantanea o media
- L'uso di corsie riservate o il superamento di barriere, se indicativo di manovre elusive e rischiose, può assumere rilievo ai fini della configurazione del reato
- Nel rito abbreviato la riduzione della pena è di regola di 1/3: l'applicazione di una diminuzione ulteriore deve trovare specifica giustificazione normativa; in mancanza la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena
- La Cassazione sindaca la corretta applicazione delle norme (in particolare sulle quantificazioni di pena) e la coerenza logico-giuridica della motivazione, riservando però al giudice di merito la valutazione fattuale quando non viziata da palesi errori di diritto
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