Cassazione Penale, Sentenza n. 45404/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di assoluzione per tenuità del fatto sostenendo che la Corte di appello aveva illegittimamente utilizzato la deposizione del carabiniere Trimarchi sulla comunicazione telefonica autoaccusatoria dell'imputato. Deduceva violazione delle garanzie (art. 350 cod. proc. pen.) e inutilizzabilità delle dichiarazioni auto-indicanti ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., sostenendo inoltre che al momento dell'intervento il ricorrente era stato trovato all'interno della propria abitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la comunicazione telefonica era avvenuta fuori da qualsiasi contesto procedimentale e prima dell'inizio delle indagini, quindi rileva come fatto storico e la testimonianza dell'agente che l'ha recepita è utilizzabile. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 63 e dell'art. 350 al caso concreto e ha respinto la censura sull'inutilizzabilità della deposizione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di 3.000 euro ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; applicata dalla Corte d'appello per assolvere l'imputato in ragione della ridotta intensità del dolo e della durata minima dell'allontanamento.
Divieto di testimonianza indiretta: la Corte di appello ha escluso l'applicazione del divieto nel caso concreto perché la dichiarazione oggetto della testimonianza venne resa fuori dal procedimento penale e prima dell'inizio delle indagini.
art. 195, comma 4 cod. proc. pen.
La Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che interpreta il richiamo a "altri casi" come comprensivo delle dichiarazioni rese e percepite al di fuori di un contesto procedimentale: in tali ipotesi la testimonianza indiretta dell'agente sulle dichiarazioni è ammissibile e valutabile come fatto storico.
art. 63, comma 1 cod. proc. pen.
"contra se" e "contra alios"
La norma che rende inutilizzabili, salvo formalità, le dichiarazioni auto-indicanti rese davanti alla polizia giudiziaria non è pertinente quando le dichiarazioni consistono in comunicazioni esterne non correlate ad attività di indagine, come la telefonata al servizio di vigilanza.
art. 350, comma 7 cod. proc. pen.
Regola l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta ad indagini; la Corte ha ritenuto che non operi per dichiarazioni rese al di fuori di atti di indagine e di contesti procedimentali.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte di Cassazione a carico del ricorrente (3000 euro).
Massime di principio
- Le comunicazioni personali del soggetto sottoposto a misure di vigilanza rese all'organo che esercita la vigilanza (es.: telefonate agli addetti al controllo) e avvenute prima dell'avvio di indagini costituiscono fatti storici e sono acquisibili tramite testimonianza dell'agente che le ha ricevute, senza applicazione automatica dei divieti di utilizzazione previsti per le dichiarazioni rese nell'ambito di attività investigative.
- Il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni auto-indicanti (art. 63) si applica alle dichiarazioni rese davanti alla polizia giudiziaria nel corso di attività istruttorie, non alle comunicazioni estemporanee o operative che non hanno natura di atto investigativo formale.
- La testimonianza indiretta dell'agente sulle parole dell'interlocutore è ammissibile quando le dichiarazioni sono state rese al di fuori di un contesto procedimentale o in situazioni di urgenza/operatività, e il giudice di merito può valutarne liberamente il valore probatorio (art. 195, comma 4).
- Per contestare l'utilizzabilità di una dichiarazione autoaccusatoria occorre dimostrare che essa è stata resa nell'ambito di atti di indagine o in un contesto procedimentale che imponeva specifiche garanzie (avvisi, assistenza del difensore); la mera assenza di assistenza non rende automaticamente inutilizzabile una comunicazione rese al di fuori del procedimento.
- Nelle fattispecie di lieve entità (art. 131-bis) i giudici valutano fattori quali intensità del dolo e durata dell'evento; anche se una condotta integra trasgressione, può essere esclusa la punibilità per particolare tenuità se ricorrono tali circostanze.
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