Cassazione Penale, Sentenza n. 15476/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nel riesame, con censura della sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo (art. 74 D.P.R. 309/90) e per i reati fine; dedotte specifiche doglianze: 1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla presenza del vincolo associativo e delle esigenze cautelari; 2) assenza degli elementi costitutivi del reato associativo (mancanza di "affectio societatis", rapporti meramente commerciali/episodici, durata limitata delle condotte incompatibile con associazione); 3) i contatti del ricorrente con un unico membro renderebbero insufficiente la partecipazione stabile all'associazione; 4) valorizzazione indebita di dichiarazioni autoreferenziali e millantatorie senza riscontri; 5) presunta contraddizione nella qualificazione di fornitore rispetto ad alcuni episodi; 6) erronea applicazione dei principi che distinguono concorso di persone nel reato da associazione per delinquere; 7) mancanza dell'elemento soggettivo (coscienza e volontà di aderire stabilmente al programma criminoso); 8) insufficiente valutazione delle esigenze cautelari tenuto conto del percorso lavorativo e reinserimento sociale del ricorrente; 9) mancata autonoma valutazione degli elementi difensivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato e che i giudici di merito (GIP e Tribunale del riesame) avessero formato una motivazione logica e congrua, integrando il complesso argomentativo con elementi convergenti: continui contatti tra associati, impegno costante per l'approvvigionamento, uso di telefoni "protetti", collaborazione stabile e forniture ripetute e standardizzate che garantivano la continuità della piazza di spaccio. La Corte ha affermato che la durata breve delle indagini non esclude la sussistenza dell'"affectio societatis" qualora emergano elementi che consentono di inferire l'esistenza di un sistema collaudato; ha considerato legittima la qualificazione di Gritto come fornitore stabile e ha escluso che le ricostruzioni difensive, basate su una diversa lettura delle intercettazioni e degli elementi, costituiscano prova di travisamento tali da invalidare la motivazione. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto congruo il mantenimento di una misura cautelare (seppur modificata) in ragione della "professionalità" mostrata nell'attività illecita, dei precedenti e della rilevanza dell'associazione contestata (con richiamo all'art. 275 c.p.p., comma 3). Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74, commi 1, 2 e 3, D.P.R. 309/90
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma in quanto il compendio indiziario (forniture ripetute, modalità standardizzate, rapporti fiduciari e garanzie di rifornimento) è sintomatico di una partecipazione stabile alla gestione del traffico di stupefacenti e dunque compatibile con la fattispecie associativa prevista dall'art. 74.
art. 73 D.P.R. 309/90 (reati fine contestati)
Gli illeciti di cessione/traffico di stupefacenti contestati come reati fine sono stati ritenuti coerenti con il quadro associativo: le singole cessioni, nel contesto di forniture continuative e standardizzate, assumono valore indiziario rilevante.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
art. 275, comma 3, c.p.p.
La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per il reato associativo è stata richiamata per giustificare la necessità di misure cautelari proporzionate alle esigenze di prevenzione, nonostante il riesame avesse mitigato la misura in carcere con arresti domiciliari con controllo elettronico.
Giurisprudenza di legittimità (principi sul sindacato di Cassazione)
citi: Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011; Sez. 2, n. 17353 del 28/3/2024, ecc.
La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità: non può riesaminare il merito fattuale dell'apprezzamento indiziario salvo illogicità manifeste o travisamenti decisivi della prova; pertanto risultano inammissibili letture alternative non inconfutabili.
Giurisprudenza su durata e "affectio societatis"
Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019; Sez. 1, n. 16478 del 21/1/2025
È richiamato il principio secondo cui la brevità del periodo di osservazione non esclude la prova della partecipazione associativa se dagli elementi acquisiti si può inferire l'esistenza di un "sistema collaudato" a cui l'agente ha fatto riferimento.
Massime di principio
- La sussistenza del reato associativo (art. 74 DPR 309/90) può essere provata da un complesso di indizi convergenti anche se l'osservazione temporale è relativamente breve: rilevano la continuità delle forniture, la standardizzazione delle modalità, rapporti fiduciari e garanzie di approvvigionamento.
- La distinzione tra ‘‘operazioni commerciali sporadiche" e partecipazione associativa si basa sulla stabilità della disponibilità a fornire o approvvigionare il gruppo: forniture ripetute, prezzi collegati all'andamento della piazza e la possibilità di posticipare contestazioni/pagamenti sono indici di funzione continuativa.
- L'assenza di contatti diretti con tutti i membri dell'organizzazione non esclude l'affectio societatis se il soggetto svolge una funzione continuativa e integrata (es. fornitore stabile) nell'ambito del sodalizio.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni vanno valutate nel loro contesto complessivo; in Cassazione non è sufficiente proporre una diversa interpretazione a meno che non si dimostri un travisamento o una manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
- Il percorso lavorativo e il tentativo di reinserimento sociale possono attenuare la misura cautelare, ma non prevalgono automaticamente quando sussistono indizi gravi, precedenti e una valutazione prognostica di rischio di reiterazione fondata e congrua dal giudice.
- In fase di impugnazione in Cassazione l'obiettivo pratico difensivo efficace è dimostrare vizi logici evidenti, travisamento della prova o violazioni di legge manifeste nella motivazione piuttosto che proporre letture alternative dei fatti.
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