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Sentenza

Sentenza del 08/03/2022 n. 7445 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Nove avvisi di accertamento per gli anni 2003-2005: rettifiche ai fini IRAP e IVA della società e imputazione ai soci di redditi da trasparenza (IRPEF). L'Ufficio contestava, tra l'altro, l'applicazione errata dell'IVA agevolata al 4% su acconti invece assoggettati al 10%, fatture di acconto non intestate all'acquirente finale, mancato collegamento di versamenti ai relativi atti di cessione e omessi ricavi stimati con i valori OMI.

La decisione

La CTP e la CTR avevano rigettato i ricorsi. In Cassazione è stata dichiarata l'estinzione parziale del giudizio per la società R.S. & C. s.n.c. e il socio R.C. per adesione alla definizione agevolata (D.L. n.119/2018). Quanto ai soci R.S. e R.E.: la Corte ha respinto i primi due motivi (sul valore probatorio dei valori OMI e sull'onere della prova) ritenendo legittimo l'accertamento fondato su un quadro indiziario che includeva valori OMI corroborati da altri elementi (acconti non giustificati, fatture irregolari, consulenza tecnica d'ufficio). Ha invece accolto il terzo motivo relativo all'agevolazione 'prima casa': la CTR aveva ritenuto illegittima l'agevolazione perché la dichiarazione non risultava dal preliminare; la Cassazione ha ricordato che la dichiarazione può essere resa anche successivamente (anche in sede di contratto definitivo o in giudizio per esecuzione in forma specifica) e quindi ha cassato la sentenza limitatamente a tale motivo, rinviando la causa alla CTR del Piemonte in diversa composizione per nuovo esame e per decidere sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Regola la presunzione relativa di corrispondenza tra prezzo e valore normale: riformulata dalla L. n. 88/2009 reintroducendo la presunzione semplice; la Corte ricorda che i valori OMI non sono di per sé sufficienti e devono essere corroborati da altri indizi.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    Disciplina l'accertamento ai fini IVA; la Corte ne trae spunto per valutare la legittimità del recupero dell'IVA non applicata correttamente sugli acconti, richiamando la necessità della documentazione probante per l'aliquota agevolata.

  • L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24

    Ha modificato la disciplina reinserendo la presunzione semplice e limitando la possibilità per l'Amministrazione di fondare rettifiche sul solo scostamento tra corrispettivo e valore normale; non esclude però che il giudice possa fondare la decisione su un unico elemento purché grave e preciso, ma i valori OMI da soli non bastano.

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6

    I commi consentono la definizione agevolata delle controversie tributarie; l'adesione da parte della società e di R.C. ha comportato l'estinzione parziale del processo nei loro confronti.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte prima, nota II-bis all'art. 1

    Definisce il significato di 'acquisto' e le regole per le agevolazioni 'prima casa': la Corte afferma che la dichiarazione richieste per l'agevolazione può essere resa anche successivamente al preliminare, purché nei termini e con la collaborazione del contribuente.

  • D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, art. 1 (conv. L. 17 febbraio 1985, n. 17)

    Riferimento normativo citato dai ricorrenti nel terzo motivo; la Corte richiama la giurisprudenza che consente integrazioni dichiarative successive per il riconoscimento dell'agevolazione 'prima casa'.

  • Codice Civile, art. 2697

    Principio sull'onere della prova: la CTR non ha sovvertito il riparto dell'onere probatorio; tuttavia la documentazione a carico dei contribuenti era ritenuta insufficiente a confutare i rilievi dell'Ufficio.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Motivo di cassazione per violazione di legge: la Corte ha accolto il motivo relativo alla errata applicazione dei principi sulle agevolazioni 'prima casa' e ha cassato la sentenza su tale punto.

Massime di principio

  • I valori OMI forniscono indizi di valore degli immobili ma non possono, da soli, costituire prova sufficiente per accertare maggiori ricavi: devono essere corroborati da altri elementi (pagamenti non giustificati, fatture non intestate, relazioni tecniche/CTU).
  • L'onere della prova resta sul contribuente quando l'Ufficio formula rilievi precisi: il contribuente deve produrre documentazione che colleghi pagamenti e fatture e dimostri la corretta applicazione delle aliquote IVA.
  • La dichiarazione per l'agevolazione 'prima casa' non è necessariamente esclusa se non resa nel preliminare: può essere resa nel contratto definitivo o anche successivamente, in determinate ipotesi (es. giudizio per esecuzione in forma specifica), permettendo la rettifica delle fatture per l'applicazione dell'aliquota ridotta.
  • L'adesione alla definizione agevolata da parte di alcuni soggetti estingue la controversia solo nei confronti di quei soggetti; le posizioni fiscali di soci e società sono autonome e il giudizio prosegue per chi non aderisce.
  • In contestazioni immobiliari è utile per il contribuente ottenere e documentare collegamenti fra acconti, fatture e atti (nomi degli acquirenti, prove di destinazione 'prima casa', ricevute bancarie) e, se possibile, commissionare perizie tecniche per contrastare stime OMI.
  • Se la decisione di merito si fonda su un insieme di indizi, la Cassazione verifica sia la correttezza della valutazione probatoria che la corretta applicazione delle norme specifiche (es. IVA, agevolazioni): errori di diritto su punti decisivi (come l'interpretazione delle condizioni per la 'prima casa') legittimano la cassazione e il rinvio.

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