Cassazione Civile, Ordinanza n. 20624/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce dalle immissioni provenienti da uno stabilimento di compostaggio gestito dalla società resistente, sito in prossimità delle proprietà e delle attività dei ricorrenti. I vicini avevano ottenuto in sede cautelare un provvedimento che imponeva alla società di adottare gli accorgimenti tecnici necessari a eliminare odori, rumori e ogni forma di inquinamento idrico. Nel giudizio di merito chiedevano, ex art. 844 c.c., la cessazione delle immissioni e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale aveva riconosciuto un danno patrimoniale ai proprietari degli immobili limitrofi per il limitato godimento dei beni, ma aveva escluso il danno non patrimoniale e il danno delle attività produttive. La Corte d'appello, pur confermando l'esistenza, per il periodo 2005-2007, di immissioni intollerabili poi cessate, ha riformato in parte la decisione negando anche il danno patrimoniale da ridotto godimento degli immobili e confermando il diniego del danno non patrimoniale per difetto di prova di un apprezzabile pregiudizio alla salute. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) la rilevanza di un factum superveniens costituito da sequestro preventivo dello stabilimento con nomina di amministratore giudiziario; (2) la formazione di giudicato interno sull'accertamento delle immissioni intollerabili; (3) e (4) l'erroneità della negazione del danno non patrimoniale da immissioni illecite, assumendo che esso sia risarcibile anche senza prova del danno biologico, perché lesivo della vita familiare e delle abitudini quotidiane; (5) l'omesso esame della CTU penale. La resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo la nullità della CTU cautelare per violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ha ritenuto assorbito il quinto motivo, ha accolto il terzo e il quarto motivo, ha rigettato il ricorso incidentale della società resistente e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha escluso che il sequestro preventivo potesse essere valorizzato come factum superveniens nel giudizio di legittimità, sia perché non si trattava di fatto sopravvenuto in senso proprio, sia perché richiedeva nuovi accertamenti in fatto e non era adeguatamente documentato. Ha inoltre ribadito che l'accertamento dell'esistenza di immissioni intollerabili non esonera la parte dall'onere di provare il danno conseguenza, ma ha censurato la Corte territoriale per aver adottato una nozione eccessivamente riduttiva del danno non patrimoniale da immissioni, negandone la risarcibilità solo perché mancava un danno biologico documentato. In sede di rinvio dovrà essere riesaminata la domanda risarcitoria alla luce del principio per cui il danno non patrimoniale da immissioni illecite è risarcibile anche quando si traduca nella lesione del normale svolgimento della vita familiare e delle abitudini di vita quotidiane, prova che può essere fornita anche per presunzioni.
Norme richiamate
è la norma di riferimento per la tutela contro le immissioni che superano la normale tollerabilità; l'accertamento della loro esistenza non coincide automaticamente con la prova del danno risarcibile
limita in cassazione la produzione di nuovi documenti, salvo il fatto sopravvenuto nei ristretti limiti riconosciuti dalla giurisprudenza
utilizzato come parametro per denunciare violazione di legge
art. 111 Cost.
richiamato dalle parti in relazione al giusto processo e alla dedotta rilevanza del factum superveniens
richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sull'accertamento delle immissioni
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova del danno
richiamato in relazione al giudicato interno
richiamato dal ricorso incidentale in tema di tempestività dell'eccezione di nullità
richiamato dal ricorso incidentale sulla consulenza tecnica e sul contraddittorio
richiamato dal ricorso incidentale sullo svolgimento della CTU
richiamato dal ricorso incidentale sulle nullità processuali
richiamato dal ricorso incidentale in relazione al contraddittorio
richiamato dal ricorso incidentale sulle nullità
richiamato dal ricorso incidentale
richiamato dal ricorso incidentale
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorso incidentale a tutela del diritto di difesa
art. 8 CEDU
richiamato dalla giurisprudenza citata come parametro di tutela della vita familiare e domestica incisa dalle immissioni
Massime di principio
- Il factum superveniens è deducibile in cassazione solo se, per la sua natura, sia equiparabile allo ius superveniens, incida definitivamente sulla situazione giuridica controversa e non richieda nuovi accertamenti di fatto; in difetto, opera il limite di cui all'art. 372 c.p.c.
- L'accertamento dell'esistenza di immissioni intollerabili non comporta di per sé la prova del danno risarcibile: il danno conseguenza va allegato e provato in concreto, anche mediante presunzioni e secondo nozioni di comune esperienza.
- Il danno non patrimoniale da immissioni illecite è risarcibile anche in assenza di un danno biologico documentato, quando l'immissione abbia leso il normale svolgimento della vita familiare nella casa di abitazione e la piena esplicazione delle abitudini quotidiane.
- Nel caso di immissioni moleste, il giudice non può restringere la tutela al solo pregiudizio alla salute: deve valutare anche il pregiudizio alla serenità personale e familiare e alla qualità della vita domestica.
- L'eccezione di nullità della consulenza tecnica deve essere sollevata tempestivamente e in modo formale; una mera critica al metodo o alle conclusioni del consulente non equivale, di per sé, a deduzione rituale della nullità.
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