Cassazione Penale, Sentenza n. 15578/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'opposizione avverso il provvedimento che dichiarava inammissibile l'istanza di revoca della confisca di beni acquisiti nel periodo 1990-agosto 1993. Costa sosteneva che, in seguito a pronunce della Corte di cassazione (in particolare sentenza del 20/03/2013), le condotte anteriori all'agosto 1993 non erano costituenti reato alla stregua dell'art. 648-bis nel testo anteriore alla modifica del 1993, sicché i beni acquisiti prima di quella data non potevano considerarsi profitto di reato e dovevano essere restituiti. Denunciava inoltre violazioni del diritto di intervento, vizi di motivazione, inosservanza dell'art. 323 c.p.p. (restituzione contestuale all'assoluzione), nonché violazioni del principio di legalità (art. 25 Cost.), dell'art. 7 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo addizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il principio per cui la revoca della confisca in sede esecutiva non può essere invocata dalla parte che ha potuto e avrebbe dovuto sollevare le medesime questioni nel giudizio di cognizione: la statuizione di confisca contenuta in sentenza irrevocabile ha efficacia di giudicato e non può essere rimessa in discussione dal giudice dell'esecuzione nei confronti del condannato che non l'ha impugnata. La Corte ha ritenuto che le questioni sollevate dal Costa (anche in relazione all'irrelevanza penale delle condotte anteriori al 1993) potevano e dovevano essere dedotte in sede di appello o di ricorso per cassazione; pertanto l'opposizione era inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Riferimento alla fattispecie del riciclaggio e alla sua modificazione normativa intervenuta nel 1993; la Corte riconosce che la rilevanza penale delle condotte può variare nel tempo ma sottolinea che l'eventuale illegittimità della confisca dovuta a diversa qualificazione temporale doveva essere dedotta nel giudizio di cognizione.
art. 7 d.l. n. 151 del 1991 conv. in L. n. 203 del 1991
Richiamato a titolo d'aggravante nella sentenza di condanna di merito; utilizzato nel quadro fattuale ma non idoneo a rimuovere la preclusione del giudicato in sede esecutiva.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti di motivazione richiesti nella impugnazione in cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti di motivazione ammessi ma ritenuto inammissibile per motivi di preclusione.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per denunciare violazioni procedurali relative al diritto di intervento; la Corte non ha ritenuto fondata la censura, confermando che non sussisteva ostacolo al dedurre le medesime questioni in sede di cognizione.
Invocato dal ricorrente quale principio di accessorietà della misura cautelare e di restituzione automatica in caso di caduta del titolo; la Corte ha escluso un'automatica perenzione del sequestro in esecuzione quando le questioni potevano e dovevano essere sollevate nel giudizio di merito.
Norme richiamate dal ricorrente in ordine alla illegalità della confisca di beni non profitto del reato; la Corte non ha ritenuto che tali censure potessero essere sollevate ex novo in sede esecutiva quando precluse dal giudicato.
art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992
Richiamata dal ricorrente nella contestazione della confisca; la Corte non ha ritenuto che il richiamo consentisse di eludere la regola della preclusione del giudicato.
art. 25 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al principio di legalità della pena; la Corte ha ritenuto che il principio non autorizzi a rimettere in discussione in sede esecutiva questioni che dovevano essere trattate nel giudizio di merito.
art. 7 CEDU
Richiamato dal ricorrente per sostenere il divieto di confisca senza condanna o di reato non previsto dalla legge al tempo dei fatti; la Corte ha ritenuto che la questione fosse già suscettibile di impugnazione e non potesse essere risolta in sede esecutiva a causa della formazione del giudicato.
art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU
Richiamato insieme all'art. 7 CEDU in tema di tutela dei beni; la Corte ha ritenuto che l'eventuale tutela dovesse essere esercitata nel giudizio di cognizione e non in esecuzione quando il giudicato è formato.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione la confisca disposta con sentenza irrevocabile nei confronti del condannato che ha avuto la possibilità di impugnare la decisione: la statuizione ablativa è coperta da giudicato e preclusione.
- Questioni relative alla legittimità della confisca (es.: diversa qualificazione temporale del reato, inesistenza del profitto) devono essere sollevate nel giudizio di cognizione (appello o ricorso per cassazione); l'esecuzione è sede per problemi esecutivi, tutela dei terzi, vizi del titolo esecutivo o per fatti nuovi che rendano inescusabile la mancata deduzione in precedenza.
- La sussistenza di una pronuncia successiva favorevole al condannato (es.: riduzione del periodo di responsabilità) non autorizza automaticamente la revisione della confisca in esecuzione se la questione avrebbe potuto essere dedotta nel processo e il giudicato è già formato.
- Per ottenere la restituzione in sede esecutiva è necessario dimostrare elementi nuovi e sopravvenuti o che la confisca non sia stata pronunciata in sede di merito ovvero che i beni appartengano a terzi; semplici riproposizioni di censure già esperibili nel merito sono inammissibili.
- Impugnazioni esecutive che ripropongono questioni già decise possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni (anche somme alla Cassa delle ammende) se ritenute irrituali o manifestamente infondate.
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