Cassazione Penale, Ordinanza n. 08765/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché formulato in modo generico e privo dei requisiti minimi di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito resa nei gradi precedenti è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputato per detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti in forma di lieve entità e per falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità o qualità personali. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, ma l'unico motivo è stato ritenuto intrinsecamente generico: non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione né specifici riferimenti alla motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dalla sentenza emerge soltanto che il fatto è stato ricondotto alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
Richiamato come seconda norma incriminatrice contestata e confermata nei gradi di merito; il testo non specifica ulteriormente la condotta, ma indica il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente generico e non contiene una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione.
- È necessario che l'atto di ricorso si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, indicando i passaggi censurati e le ragioni del preteso errore decisorio.
- In difetto di specificità del motivo di ricorso, la Corte non entra nel merito della condanna e provvede alla declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche previste.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso lascia ferma la decisione di merito impugnata, che resta confermata nei suoi effetti penali e sanzionatori.
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