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Sentenza

Sentenza n. 15825/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, - della Determinazione Dirigenziale n. rep. CH/1393/2026 n. prot. CH/98866/2026 del 19.05.2026, notificata in data 26.05.2026, avente a oggetto “Ingiunzione a rimuovere o demolire l’opera abusiva realizzata in via Serracapriola civ 31 (art. 15 L.R. Lazio n. 15/2008). POS. D.E. 57/2025 POS: P.L: C.F. 53237/2025 – FASC. P.L: 64/2025”, in parte qua, e, in particolare, nella parte in cui intima la rimozione e/o demolizione di “manufatto ad uso abitazione di ca mq 86, per il quale è stata fatta richiesta all’ufficio condono edilizio di copia della domanda di condono n 0542138 del 07/12/2024”; - della Determinazione Dirigenziale n. rep. CH/885/2026 n. prot. CH/59079/2026 del 30.03.2026, di comunicazione di avvio del procedimento; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto.

Giustizia amministrativa202608915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale del 19 maggio 2026 recante ingiunzione di rimuovere o demolire una tettoia di circa 156 mq e un manufatto residenziale di circa 86 mq, nonché comunicazione di avvio del procedimento del 30 marzo 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di rimozione o demolizione. Quanto alla tettoia, ha dichiarato che la copertura era stata rimossa e di non avere più interesse alla contestazione; il TAR ha rilevato che restavano le componenti strutturali, delle quali non era nota la sorte. Quanto al manufatto abitativo, ha dedotto la violazione degli artt. 38, 43 e 44 della l. 47/1985, dell’art. 32 del d.l. 269/2003, dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 15 della l.r. Lazio 15/2008, sostenendo che la domanda di condono ancora pendente imponesse la sospensione del procedimento sanzionatorio e che la valutazione sulla condonabilità dovesse precedere l’ordine demolitorio. Ha inoltre lamentato difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, contraddittorietà e carenza dei presupposti, perché l’amministrazione non avrebbe verificato la coincidenza tra l’opera accertata e quella oggetto di condono, lo stato della pratica e le eventuali ragioni ostative. Ha infine denunciato la violazione dei principi di buon andamento, lealtà, coerenza, efficienza ed economicità, nonché l’irragionevole assimilazione della tettoia al manufatto abitativo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Per la tettoia, la rimozione della sola copertura non faceva venir meno l’interesse a contestare l’ordine, poiché le restanti componenti strutturali, se ancora presenti, continuavano a modificare prospetti e sagoma e dovevano essere rimosse. Per il manufatto abitativo, il Collegio ha riconosciuto che la presentazione tempestiva della domanda di condono, accompagnata dal versamento prescritto, sospende il procedimento per le sanzioni amministrative; ha però escluso che tale regola fosse applicabile al caso concreto, non essendo provata l’identità tra il manufatto demolendo, accertato in 86 mq, e quello descritto nell’istanza di condono, che indicava 52,90 mq. La perizia giurata si limitava a indicare una superficie lorda di circa 59 mq, senza planimetrie o altri elementi idonei a dimostrare la coincidenza: il relativo onere probatorio gravava sul ricorrente. Il TAR ha quindi ritenuto che l’opera oggetto dell’ordine fosse stata medio tempore trasformata o ampliata e che la domanda di condono relativa a un manufatto diverso non impedisse la repressione dell’abuso. Ha inoltre osservato che, prima del rilascio della sanatoria, il manufatto resta abusivo e non può essere modificato, salvo opere di mero completamento comunque autorizzate. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 1, l. 47/1985

    certamente, ai sensi dell’art. 38, 1° comma, della l. n. 47/1985, “La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'art. 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'art. 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative”

    La presentazione della domanda di condono, accompagnata dal versamento prescritto, sospende il procedimento sanzionatorio solo rispetto all’opera effettivamente compresa nell’istanza; nel caso concreto la sospensione non operava perché non era stata provata la coincidenza con il manufatto accertato.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    in via generale, fino a quando non viene rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, il manufatto rimane abusivo, per cui è vietata la realizzazione di opere che lo modifichino, salvo che si tratti di mero completamento, che deve essere comunque autorizzato;

    In attesa del rilascio del titolo in sanatoria, il manufatto conserva natura abusiva e non può essere modificato; sono ammesse soltanto opere di mero completamento, che richiedono comunque autorizzazione.

  • art. 60, comma 1, c.p.a.

    Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

    Il TAR può definire il giudizio con sentenza semplificata in sede cautelare quando siano rispettati i termini indicati e risultino completi contraddittorio e istruttoria; il giudizio è stato definito con tale modalità.

Massime di principio

  • La sospensione del procedimento per le sanzioni amministrative conseguente alla presentazione di una domanda di condono opera soltanto per il manufatto che costituisce effettivo oggetto dell’istanza; chi invoca la sospensione deve provare la coincidenza tra l’opera condonanda e quella interessata dall’ordine repressivo.
  • Quando la consistenza dell’opera accertata è significativamente maggiore di quella indicata nella domanda di condono, una perizia che riporti soltanto una superficie diversa, senza planimetrie o altri elementi di riscontro, non è sufficiente a dimostrare l’identità dei manufatti.
  • Fino al rilascio del titolo edilizio in sanatoria, il manufatto resta abusivo e non può essere modificato; fanno eccezione le opere di mero completamento, che devono comunque essere autorizzate.
  • La rimozione della sola copertura di una tettoia non esclude necessariamente la rilevanza delle residue componenti strutturali: se esse permangono e continuano a modificare prospetti e sagoma, possono essere oggetto di rimozione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizio
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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