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Parere

Parere n. 775/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla società Giuseppe Nutarelli s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, contro il Comune di Seravezza e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nei confronti della Regione Toscana per l’annullamento: - della deliberazione Consiglio Comunale di Seravezza n. 13 del 14 marzo 2023, avente ad oggetto “Variante al Regolamento Urbanistico per la realizzazione di un attraversamento in sottovia della linea ferroviaria in prossimità della stazione di Querceta in sostituzione del cavalcavia attuale sulla S.P. n. 9 di Marina in località Querceta e contestuale apposizione del vincolo di destinazione sulle aree interessate alla realizzazione dei lavori adottata, ai sensi dell’articolo 34 della Legge Regionale n. 65/2014 - Dichiarazione di pubblica utilità con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio - Pronunciamento sulle osservazioni e approvazione definitiva”, nonché del relativo attestato di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale del 20 marzo 2023 con il quale si attesta che “la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione”, pubblicato sul B.U.R.T. n. 13 del 29 marzo 2023; - dell’art. 72 delle norme e regole di governo, gestione e attuazione della Variante al Regolamento Urbanistico, allegate alla Deliberazione C.C. n. 13/2023; - nonché di tutti gli atti presupposti, successivi e connessi, ancorché non conosciuti, ivi espressamente ricompresi (e, per quanto occorrer possa, nei limiti del suo interesse; a. della deliberazione C.C. n. 85 del 28 dicembre 2022, pubblicata sul B.U.R.T. n. 3 del 18 gennaio 2023, con la quale il Comune di Seravezza ha adottato la Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 34, L.R. n. 65/2014, ivi compresi tutti gli allegati ed elaborati; b. della nota del 17 novembre 2022, inviata a mezzo pec in pari data, a firma del Responsabile dell’Ufficio Espropriazioni, con la quale il Comune di Seravezza le ha comunicato l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la Variante di cui al punto I; c. della nota del 6 marzo 2023 a firma del Responsabile dell’Ufficio Espropriazioni, inviata a mezzo pec in data 7 marzo 2023, con la quale il Comune di Seravezza le ha comunicato la risposta all’osservazione prot. n. 32163/2022; d. di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto, precedente e/o successivo, conosciuto e/o non conosciuto.

Giustizia amministrativa202300878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Seravezza relativa alla realizzazione di un attraversamento ferroviario in sottovia, con dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Seravezza n. 13 del 14 marzo 2023, l’art. 72 delle norme della variante e gli atti presupposti, deducendo: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 12, 16 e 17 del d.P.R. n. 327/2001, omessa comunicazione di avvio del procedimento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione; 2) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione e violazione del principio di partecipazione procedimentale. Nel corso dell’istruttoria, il Comune di Seravezza ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La questione decisiva è stata quindi l’effetto dell’opposizione rituale e tempestiva sull’ulteriore trattazione del ricorso straordinario.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto comprovato il deposito dell’atto di opposizione del Comune di Seravezza, notificato il 22 settembre 2023, e lo ha giudicato rituale e tempestivo. In applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale, senza esame dei motivi relativi alla variante urbanistica, alla dichiarazione di pubblica utilità, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla partecipazione procedimentale. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui l’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale una parte può adire il giudice precostituito per legge, poiché il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene.

Osservazioni

Opposizione al ricorso straordinario e trasposizione

L’opposizione proposta dal Comune di Seravezza ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.

Motivi di ricorso

I motivi relativi alla violazione degli artt. 12, 16 e 17 del d.P.R. n. 327/2001, all’omessa comunicazione di avvio, al difetto di istruttoria e di motivazione, nonché alla violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, non sono stati esaminati a causa dell’improcedibilità per trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    L’opposizione rituale e tempestiva di una parte determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e rende improcedibile la trattazione del ricorso nella sede straordinaria.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato quale fondamento del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • artt. 12, 16 e 17 d.P.R. n. 327/2001

    Sono indicati dalla ricorrente come parametri asseritamente violati in relazione alla dichiarazione di pubblica utilità, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla partecipazione nel procedimento espropriativo; il merito di tali censure non è stato esaminato.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È indicato dalla ricorrente quale parametro dell’obbligo di motivazione e della partecipazione procedimentale; la relativa censura non è stata esaminata per effetto della trasposizione.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva di una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 impedisce la prosecuzione del procedimento nella sede straordinaria e comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
  • Il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di utilizzarlo; la volontà contraria di una parte si manifesta mediante l’opposizione prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.
  • Accertata la ritualità e tempestività dell’opposizione, il Consiglio di Stato deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione senza esaminare le censure di merito.

Ricorso straordinario contro una variante urbanistica con vincolo espropriativo

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società privata contro il Comune di Seravezza e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei confronti della Regione Toscana. L’impugnazione concerne una variante al Regolamento Urbanistico relativa alla realizzazione di un attraversamento ferroviario in sottovia, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Atti impugnati e motivi di ricorso

La ricorrente ha impugnato, tra gli altri, la deliberazione del Consiglio comunale di Seravezza n. 13 del 14 marzo 2023, l’art. 72 delle norme della variante, la precedente deliberazione di adozione n. 85 del 28 dicembre 2022 e gli atti relativi all’avvio del procedimento e alla risposta all’osservazione presentata.

Sono stati dedotti due motivi principali:

  • violazione o falsa applicazione degli artt. 12, 16 e 17 del d.P.R. n. 327/2001, omessa comunicazione di avvio del procedimento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione;
  • violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione e violazione del principio di partecipazione procedimentale.

Opposizione dell’amministrazione e trasposizione

Nel corso dell’istruttoria il Comune di Seravezza ha notificato, in data 22 settembre 2023, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasferita in sede giurisdizionale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria, aveva ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile. La Sezione ha verificato direttamente la presenza dell’atto di opposizione e ne ha accertato la ritualità e la tempestività.

Principio applicato dal Consiglio di Stato

Il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale. Secondo il principio richiamato dalla Sezione, esso presuppone la concorde volontà di tutte le parti di utilizzare la sede straordinaria. L’opposizione prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 consente invece a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge e determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

Esito

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative alla variante urbanistica, alla dichiarazione di pubblica utilità, al vincolo preordinato all’esproprio e alla partecipazione procedimentale. Ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPiani regolatori e variantiDichiarazione di pubblica utilità
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorioEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizione

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