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Parere

Parere n. 118/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Fondo pensioni Sicilia - proposta di modifica del regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante «Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana», di cui al decreto del Presidente della Regione del 23 dicembre 2009, n.14 e s.m.i.

Giustizia amministrativa202600057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione SicilianaParere su schema di atto normativo

Proposta di modifica del regolamento di attuazione dell’art. 15, comma 11, della l.r. Sicilia 14 maggio 2009, n. 6, emanato con d.P.Reg. Sicilia 23 dicembre 2009, n. 14, relativo al Fondo pensioni Sicilia

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

L’amministrazione regionale ha chiesto il parere sulla proposta di modifica del regolamento di attuazione della disciplina del Fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana. Il Consiglio ha rilevato la necessità di acquisire, anzitutto, una relazione tecnica che attesti l’eventuale sussistenza di oneri a carico del bilancio regionale e ne quantifichi l’entità. Sono stati inoltre richiesti chiarimenti sulla ragione dell’incremento del numero dei dirigenti nonostante la riduzione dell’organico da 110 a 88 unità, sul costo dell’incremento e sull’aggravio per il bilancio del Fondo Pensione, nonché sull’incidenza economica della modifica rispetto al regolare funzionamento del Fondo e all’erogazione dei trattamenti pensionistici. Infine, il Consiglio ha chiesto di chiarire il coordinamento della nuova disciplina, che elimina il limite alla conferma degli organi del Fondo dopo la durata quadriennale del mandato, con le norme in materia di rotazione dei dirigenti e dei funzionari previste dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 165/2001.

Il parere

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa non ha espresso il parere definitivo. Ha disposto il rinvio della trattazione, subordinandola alla trasmissione di una relazione tecnica sottoscritta dal dirigente competente e dei chiarimenti richiesti all’amministrazione. La relazione tecnica dovrà consentire di verificare l’impatto economico della proposta sul bilancio dell’amministrazione regionale e sul bilancio del Fondo Pensione. I chiarimenti dovranno riguardare: la coerenza tra riduzione dell’organico e aumento dei dirigenti; i costi di tale aumento; gli effetti sul funzionamento del Fondo e sull’erogazione dei trattamenti pensionistici; il coordinamento della rinnovabilità senza limiti degli organi del Fondo con gli obblighi di rotazione diretti a prevenire il consolidamento di posizioni privilegiate e fenomeni corruttivi.

Osservazioni

Relazione tecnica e impatto finanziario

Manca una relazione tecnica che attesti l’eventuale presenza di oneri a carico del bilancio dell’Amministrazione regionale e ne quantifichi l’entità. La relazione, redatta e sottoscritta dal dirigente competente, è necessaria per verificare la concreta incidenza economica della proposta di modifica.

Riduzione dell’organico e aumento dei dirigenti

Occorre spiegare per quale ragione, a fronte della riduzione dell’organico da 110 a 88 unità, sia previsto un aumento del numero dei dirigenti. In mancanza di una valida motivazione, la modifica appare contraddittoria. Devono inoltre essere chiariti il costo dell’aumento dei dirigenti e il relativo aggravio per il bilancio del Fondo Pensione.

Incidenza sul funzionamento del Fondo Pensione

Devono essere chiariti gli effetti economici della proposta di modifica sul regolare funzionamento del Fondo Pensione e sulla capacità di erogare i trattamenti pensionistici in favore del personale che ha prestato servizio presso l’Amministrazione regionale.

Rinnovabilità illimitata degli organi e rotazione

La sostituzione della previsione che consentiva una sola conferma quadriennale con una disposizione che consente la conferma senza limiti temporali può permettere il rinnovo indefinito degli incarichi. Occorre chiarire come tale disciplina sia coordinata con l’art. 1, comma 5, lett. b), della l. 190/2012 e con l’art. 16, comma 1, lett. l-quater), del d.lgs. 165/2001, in materia di rotazione di dirigenti e funzionari per prevenire il consolidamento di posizioni privilegiate e fenomeni corruttivi.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 11, l.r. Sicilia 14 maggio 2009, n. 6

    Norme per l’organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana

    È la disposizione legislativa regionale cui dà attuazione il regolamento oggetto della proposta di modifica.

  • d.P.Reg. Sicilia 23 dicembre 2009, n. 14

    Regolamento di attuazione del comma 11 dell’art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6

    È il regolamento vigente del quale si propone la modifica.

  • art. 1, comma 5, lett. b), l. 6 novembre 2012, n. 190

    È richiamato quale base normativa degli obblighi di rotazione funzionali alla prevenzione del consolidamento di posizioni privilegiate e dei fenomeni corruttivi.

  • art. 16, comma 1, lett. l-quater), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    È richiamato in coordinamento con la disciplina della rotazione di dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • Quando una proposta di regolamento può comportare oneri finanziari per l’amministrazione o per un ente pubblico, il parere consultivo definitivo richiede una relazione tecnica che accerti l’esistenza degli oneri e ne quantifichi l’entità.
  • Una modifica organizzativa che riduca l’organico e, contestualmente, aumenti il numero dei dirigenti deve essere sorretta da una spiegazione concreta e coerente e deve evidenziare i relativi costi e l’impatto sul bilancio dell’ente.
  • La disciplina regolamentare degli organi di un ente pubblico deve essere coordinata con gli obblighi di rotazione dei dirigenti e dei funzionari previsti dalla normativa anticorruzione, soprattutto quando consente la conferma degli incarichi senza un limite massimo di mandati.
  • La valutazione di una modifica regolamentare relativa a un fondo destinato all’erogazione di trattamenti pensionistici deve comprendere anche la verifica della sua incidenza sul regolare funzionamento del fondo e sulla capacità di assicurare le prestazioni istituzionali.

Proposta di modifica del regolamento del Fondo pensioni Sicilia

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è stato chiamato a esprimere il parere sulla proposta di modifica del regolamento di attuazione dell’art. 15, comma 11, della l.r. Sicilia 14 maggio 2009, n. 6, emanato con il d.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14. La richiesta è stata trasmessa dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, sulla base della relazione dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana.

Natura interlocutoria del parere

Il Consiglio non ha definito l’esame della proposta. Ha richiesto integrazioni documentali e chiarimenti, rinviando la trattazione all’adunanza immediatamente successiva al ricevimento della relazione tecnica e degli elementi informativi richiesti.

Relazione tecnica e impatto finanziario

Il primo rilievo riguarda l’assenza di una relazione tecnica capace di attestare se la proposta comporti oneri a carico del bilancio dell’Amministrazione regionale e, in caso affermativo, di quantificarli. Il Consiglio ha chiesto che tale relazione sia prodotta o redatta dal dirigente competente, così da consentire la verifica della concreta incidenza economica della modifica regolamentare.

Coerenza dell’assetto organizzativo

La proposta prevede, secondo quanto rilevato dal Consiglio, una riduzione dell’organico da 110 a 88 unità e, contemporaneamente, un aumento del numero dei dirigenti. Il Consiglio ha ritenuto tale combinazione potenzialmente contraddittoria, osservando che, di regola, l’aumento del numero dei dirigenti è correlato all’incremento del personale dipendente. L’amministrazione dovrà quindi spiegare la ragione della scelta e indicare il costo concreto dell’aumento dei dirigenti, nonché il relativo aggravio per il bilancio del Fondo Pensione.

Effetti sul Fondo Pensione

È stato richiesto di chiarire se e in quale misura la modifica possa incidere economicamente sul regolare funzionamento del Fondo Pensione e sulla sua capacità di erogare i trattamenti pensionistici a favore di coloro che hanno prestato servizio presso l’Amministrazione regionale.

Rinnovabilità degli organi del Fondo

La proposta modifica l’art. 6, comma 4, del regolamento. La disciplina vigente prevede che gli organi durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta. La proposta elimina il limite, stabilendo che gli organi durino in carica quattro anni e possano essere confermati, senza indicare un numero massimo di mandati.

Il Consiglio ha evidenziato che la nuova formulazione potrebbe consentire il rinnovo indefinito, anche potenzialmente infinito, degli incarichi. Per questa ragione ha chiesto di chiarire il coordinamento della proposta con l’art. 1, comma 5, lett. b), della l. 6 novembre 2012, n. 190 e con l’art. 16, comma 1, lett. l-quater), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, richiamati in materia di rotazione di dirigenti e funzionari. La rotazione è funzionale a prevenire il consolidamento di posizioni privilegiate suscettibili di favorire fenomeni corruttivi.

Conclusioni

Il parere ha natura interlocutoria. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha richiesto la relazione tecnica e i chiarimenti indicati, disponendo il rinvio dell’espressione del parere definitivo all’adunanza successiva alla loro ricezione.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiAIR, VIR e relazioni di accompagnamentoRiordino e organizzazione della PANomine e incarichi pubblici
RamiFonti e atti normativiEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipio di legalità e tipicità

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