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Parere

Parere n. 119/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza di sospensiva, proposto dalle signore Giovanna e Giuseppa Alaimo per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 6 del 16 febbraio 2024 del Comune di Agrigento.

Giustizia amministrativa202400133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 6 del 16 febbraio 2024 del Comune di Agrigento, relativa a dieci interventi edilizi ritenuti abusivi.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e della relazione di sopralluogo presupposta, deducendo l’insussistenza dell’abusività di una parte degli interventi, la riconducibilità di alcune opere all’edilizia libera, la preesistenza di comunicazioni o istanze di sanatoria, il rischio per la staticità dell’edificio derivante dalla demolizione, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Le opere contestate comprendevano il frazionamento dell’immobile e del lotto, ampliamenti e chiusure di verande, due tettoie, locali in muratura, ampliamenti del piano primo, una terrazza scoperta e la parziale chiusura di un balcone. Il Collegio ha dovuto stabilire se tali interventi potessero essere valutati atomisticamente e qualificati, almeno in parte, come edilizia libera, se la pendenza della domanda di condono impedisse ulteriori trasformazioni dell’immobile, se il rischio statico escludesse la demolizione già in sede di ordinanza e se fosse necessaria la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

Il parere

Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, perché proposto entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, ma infondato nel merito. Il Collegio ha affermato che, durante la pendenza della domanda di condono, il proprietario non può realizzare interventi di completamento, trasformazione o ampliamento dell’immobile abusivo; le opere ulteriori, se strutturalmente connesse a quelle originarie, ne condividono l’abusività. Gli interventi devono inoltre essere valutati complessivamente, considerando la loro incidenza sull’assetto del territorio e il collegamento funzionale tra le opere, senza una valutazione atomistica. Anche opere astrattamente riconducibili all’edilizia libera diventano abusive se inserite in un più ampio contesto di trasformazione non assentita dell’immobile. Il rischio di compromissione della staticità non impedisce l’adozione dell’ordine di demolizione: ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, l’eventuale fiscalizzazione dell’abuso può essere valutata soltanto nella successiva fase esecutiva, qualora il ripristino non sia possibile. Non è stata ravvisata neppure la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio, poiché l’ordine di demolizione costituisce esercizio vincolato e doveroso del potere repressivo degli abusi edilizi. Il parere è pertanto nel senso del rigetto del ricorso.

Osservazioni

Abusività delle opere realizzate durante la pendenza del condono

Nelle more della definizione della domanda di sanatoria il proprietario non è legittimato a realizzare interventi di completamento, trasformazione o ampliamento dell’immobile abusivo. Le opere ulteriori strutturalmente connesse a quelle originarie ne condividono il carattere abusivo e devono essere colpite dall’ordine repressivo.

Valutazione globale degli interventi edilizi

La pluralità di opere deve essere valutata nel suo complesso, avuto riguardo all’incidenza complessiva sull’assetto del territorio e al collegamento funzionale tra gli interventi. Non è ammessa una considerazione atomistica dei singoli manufatti.

Edilizia libera e trasformazione complessiva non assentita

Anche opere che, isolate, potrebbero astrattamente rientrare nell’edilizia libera devono essere qualificate come abusive quando si inseriscono in un più ampio contesto di trasformazione non assentita e incidono significativamente sulla consistenza complessiva dell’immobile.

Rischio statico e fiscalizzazione dell’abuso

La possibilità che la demolizione determini problemi di staticità non vizia l’ordine di demolizione. La sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 può essere valutata soltanto in una fase successiva, qualora il ripristino risulti impossibile.

Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio

Gli atti repressivi degli abusi edilizi, costituendo attività dovuta e vincolata, non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento. Verificata l’abusività, l’amministrazione deve adottare l’ingiunzione a demolire e non deve svolgere una nuova ponderazione discrezionale tra interesse pubblico e interesse privato.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    termine di centoventi giorni

    Il ricorso straordinario è stato ritenuto ricevibile perché proposto entro centoventi giorni dalla notificazione dell’ordinanza impugnata.

  • l. n. 47/1985

    La domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge è rilevante perché, durante la sua pendenza, non legittima ulteriori interventi di completamento, trasformazione o ampliamento dell’immobile abusivo.

  • art. 33 d.P.R. n. 380/2001

    L’ordine di demolizione precede la valutazione dell’eventuale sanzione pecuniaria sostitutiva; la fiscalizzazione dell’abuso può essere esaminata nella fase esecutiva quando il ripristino non sia possibile.

  • art. 7 l.r. n. 7/ e art. 8 l. n. 241/1990

    La dedotta violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio è stata esclusa in ragione della natura vincolata e doverosa dell’attività repressiva edilizia.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Per l’ordine di demolizione non è richiesta un’ampia motivazione ulteriore rispetto all’accertamento dell’abuso, poiché la ponderazione tra interesse pubblico e privato è stata compiuta a monte dal legislatore.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato nel motivo di ricorso e nel quadro della disciplina repressiva degli abusi edilizi; il parere conferma la doverosità dell’ingiunzione a demolire una volta accertata l’abusività.

Massime di principio

  • Durante la pendenza di una domanda di sanatoria o condono edilizio, il proprietario non può realizzare interventi di completamento, trasformazione o ampliamento dell’immobile abusivo; le opere ulteriori strutturalmente connesse a quelle originarie ne condividono l’abusività.
  • La qualificazione di una pluralità di opere edilizie deve essere effettuata mediante una valutazione globale della loro incidenza sull’assetto del territorio e del collegamento funzionale tra gli interventi, senza considerarli atomisticamente.
  • Un’opera astrattamente riconducibile all’edilizia libera deve essere qualificata come abusiva quando, inserita in un più ampio intervento di trasformazione non assentita, incide significativamente sulla consistenza complessiva dell’immobile.
  • L’ordine di demolizione costituisce esercizio vincolato e doveroso del potere repressivo edilizio; pertanto non richiede una nuova ponderazione discrezionale tra interesse pubblico e privato né, di regola, la preventiva comunicazione di avvio del procedimento.
  • La possibile compromissione della staticità dell’edificio non impedisce l’adozione dell’ordine di demolizione: l’eventuale fiscalizzazione dell’abuso può essere valutata soltanto nella fase esecutiva, ove il ripristino risulti impossibile.

Ordinanza di demolizione per interventi realizzati su immobile oggetto di condono

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ha esaminato l’impugnazione proposta da due proprietarie private contro l’ordinanza di demolizione n. 6 del 16 febbraio 2024 del Comune di Agrigento.

Premesse e richiesta

Le ricorrenti erano proprietarie, per successione testamentaria, di un fabbricato composto da due elevazioni e suddiviso catastalmente in due unità immobiliari. L’edificio era stato originariamente assentito con licenza edilizia dell’8 aprile 1972. Successivamente era stata presentata una domanda di condono ai sensi della l. n. 47/1985 per l’ampliamento del piano terra e la realizzazione del primo piano, oltre a una comunicazione relativa alla chiusura di alcune verande.

A seguito di sopralluoghi del novembre e dicembre 2023, il Comune aveva contestato dieci interventi edilizi, tra cui il frazionamento del piano terra e del lotto, ampliamenti e chiusure di verande, tettoie, locali in muratura, ampliamenti del piano primo, una terrazza scoperta e la chiusura parziale di un balcone. Con l’ordinanza impugnata era stata ingiunta la demolizione delle opere.

Il ricorso straordinario era stato proposto entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione dell’ordinanza. In sede cautelare, con precedente parere n. 263/2024, la domanda di sospensione era stata accolta e il provvedimento era stato sospeso con d.P.R.S. n. 210 del 18 novembre 2024.

Motivi dedotti

Le ricorrenti sostenevano che alcune opere non fossero abusive o rientrassero nell’edilizia libera. In particolare, invocavano il carattere precario e amovibile delle chiusure, la comunicazione effettuata nel 1991 e la necessità del frazionamento per dare esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Veniva inoltre dedotto che la demolizione di alcune opere avrebbe potuto compromettere la staticità dell’edificio. Le ricorrenti lamentavano, infine, il difetto di istruttoria e di motivazione e la mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

Valutazione globale degli interventi

Il Collegio ha ritenuto che le opere fossero state realizzate dopo gli interventi oggetto della domanda di condono e prima della definizione della stessa. In tale situazione, il proprietario non è legittimato a eseguire ulteriori opere di completamento, trasformazione o ampliamento dell’immobile abusivo.

Il Consiglio ha inoltre escluso che gli interventi potessero essere esaminati separatamente. La pluralità delle opere deve essere valutata globalmente, considerando l’incidenza complessiva sull’assetto del territorio e il collegamento funzionale tra i diversi interventi. Ne deriva che anche opere che, singolarmente considerate, potrebbero astrattamente rientrare nell’edilizia libera devono essere qualificate come abusive quando si inseriscono in un più ampio contesto di trasformazione non assentita dell’immobile.

Il parere richiama, sul punto, il precedente del CGARS, sezioni riunite, 21 marzo 2023, n. 223, e quello del CGARS, sez. giurisdizionale, 17 giugno 2021, n. 554.

Staticità dell’edificio e fiscalizzazione

La dedotta pericolosità della demolizione non impedisce l’adozione dell’ordine di ripristino. Ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione deve prima ordinare la demolizione; soltanto nella fase successiva, qualora il ripristino non sia possibile, può essere valutata la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, cioè la cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso.

La mancata valutazione immediata di tale possibilità non costituisce quindi un vizio dell’ordinanza di demolizione.

Comunicazione di avvio e motivazione dell’ordine di demolizione

Il Collegio ha escluso la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Secondo l’orientamento richiamato, gli atti repressivi degli abusi edilizi costituiscono espressione di attività vincolata e doverosa e non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio.

Una volta accertata l’abusività del manufatto, l’amministrazione è tenuta ad adottare l’ingiunzione a demolire. La ponderazione tra interesse pubblico e interesse privato è compiuta direttamente dal legislatore, sicché non è necessaria un’ampia motivazione ulteriore rispetto all’accertamento dell’abuso.

Sono richiamati i precedenti CGARS, sezioni riunite, 5 gennaio 2021, n. 29, 25 maggio 2021, n. 203, e 21 marzo 2023, n. 223, nonché Consiglio di Stato, sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3636.

Conclusioni

Il ricorso è stato dichiarato ricevibile ma infondato. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto, confermando la legittimità dell’ordinanza comunale di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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