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Parere

Parere n. 120/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai signori Benedetto Contepodero e Grazia Salvatrice Artino Castagnella, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Mirenda, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del Comune di Bronte n. 10 del 14 marzo 2024, con il quale è stato loro ordinato «di sgomberare immediatamente e comunque entro e non oltre 10 (DIECI) giorni dalla notifica del presente atto, il terreno di proprietà comunale identificato in catasto al foglio n. 83 p.lla n. 752, in quanto occupato senza alcun titolo, libero e sgombero da persone e cose», nonché del verbale redatto in occasione dell’immissione in possesso, avvenuta il 13 giugno 2024 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202400146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza di sgombero del terreno comunale identificato al foglio 83, particella 752, e del verbale di immissione in possesso.

Esito

ESTINZIONE

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Comune di Bronte che ordinava lo sgombero di un terreno ritenuto appartenente al patrimonio indisponibile comunale e occupato senza titolo. Essi hanno dedotto la violazione dell’art. 823, comma 2, c.c., il difetto di motivazione e di istruttoria, l’irragionevolezza e la violazione dell’art. 97 Cost., sostenendo di possedere il bene dagli anni Sessanta e di averne maturato l’usucapione. Hanno contestato, in particolare, che il terreno fosse effettivamente destinato a un pubblico servizio, rilevando che il programma di edilizia economica e popolare P.E.E.P. Zona 167 non era mai stato realizzato. Nel corso del procedimento è emerso che le parti avevano raggiunto un accordo bonario e definito transattivamente la controversia; i ricorrenti hanno quindi rinunciato al ricorso, dichiarando il venir meno dell’interesse alla decisione.

Il parere

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha preso atto della rinuncia al ricorso e dell’intervenuta definizione transattiva della controversia, ritenendo venuto meno l’interesse alla decisione. Ha pertanto ritenuto necessario dichiarare estinto il procedimento giustiziale ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza procedere alla decisione nel merito delle censure relative alla natura indisponibile del bene, alla destinazione a pubblico servizio e all’usucapione.

Osservazioni

Rinuncia al ricorso e definizione transattiva

La rinuncia al gravame, accompagnata dalla comunicazione dell’intervenuta transazione tra i ricorrenti e il Comune di Bronte e dalla conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, comporta l’estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 823, comma 2, c.c.

    «Le controversie relative ai beni demaniali sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria»

    La disposizione è richiamata dai ricorrenti nell’ambito delle censure relative al regime pubblicistico del terreno e al potere dell’amministrazione di procedere allo sgombero.

  • art. 826, comma 3, c.c.

    «Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio»

    Secondo la giurisprudenza richiamata nel ricorso, la qualificazione di un bene come patrimoniale indisponibile per destinazione a pubblico servizio richiede sia la manifestazione di volontà dell’ente titolare sia l’effettiva e attuale destinazione del bene al servizio pubblico.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, in presenza dell’intervenuta definizione transattiva della controversia e del venir meno dell’interesse alla decisione, conduce alla declaratoria di estinzione del procedimento giustiziale.

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Il procedimento è qualificato come ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con acquisizione del parere dell’organo consultivo regionale.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, la rinuncia al gravame accompagnata dal venir meno dell’interesse alla decisione per effetto di una transazione tra le parti comporta l’estinzione del procedimento giustiziale.
  • Ai fini della qualificazione di un bene appartenente al patrimonio indisponibile per destinazione a pubblico servizio, occorrono, secondo la giurisprudenza richiamata, sia una manifestazione di volontà dell’ente titolare sia un’effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio; la mera previsione di un intervento pubblico non ancora realizzato non è, di per sé, sufficiente.

Estinzione del ricorso straordinario relativo allo sgombero di un terreno comunale

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da due privati contro il Comune di Bronte per l’annullamento del provvedimento di sgombero di un terreno comunale e del successivo verbale di immissione in possesso.

Premesse e oggetto della controversia

I ricorrenti hanno dichiarato di possedere il terreno, identificato catastalmente al foglio 83, particella 752, fin dagli anni Sessanta, avendo unito il proprio possesso a quello dei danti causa. Il bene sarebbe stato recintato, coltivato e interessato da migliorie.

Il Comune di Bronte, con note del gennaio e del febbraio 2024, li aveva diffidati a liberare il terreno entro dieci giorni, in vista dell’avvio di lavori per la realizzazione di un’opera pubblica. Con il provvedimento n. 10 del 14 marzo 2024 aveva poi ordinato lo sgombero immediato del bene, ritenendolo appartenente al proprio patrimonio indisponibile e occupato senza titolo. Il verbale di immissione in possesso era stato redatto il 13 giugno 2024.

Censure dedotte dai ricorrenti

Il ricorso era stato proposto entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione dell’atto e risultava regolare sotto il profilo fiscale.

I ricorrenti avevano dedotto:

  • la violazione e falsa applicazione dell’art. 823, comma 2, c.c.;
  • il difetto di motivazione e di istruttoria;
  • l’eccesso di potere per irragionevolezza;
  • la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

Essi sostenevano di aver usucapito il terreno e contestavano che esso appartenesse al patrimonio indisponibile comunale. In particolare, rilevavano che la destinazione a programma di edilizia economica e popolare P.E.E.P. Zona 167 non si era mai concretizzata e che il bene non era stato effettivamente destinato a un pubblico servizio. Avevano inoltre riferito di aver promosso davanti al Tribunale di Catania un giudizio per l’accertamento dell’usucapione.

Istruttoria e fase cautelare

Con un precedente parere interlocutorio del 6 novembre 2024, il Consiglio aveva richiesto chiarimenti sulla natura e sulla base legale della procedura di sdemanializzazione, sull’attuale regime giuridico del terreno, sulla sua eventuale destinazione a finalità di pubblico interesse e sullo stato del giudizio civile relativo all’usucapione.

Sulla base della documentazione acquisita, con successivo parere del 20 gennaio 2025, recepito nel decreto presidenziale n. 57 del 21 febbraio 2025, era stata rigettata l’istanza cautelare per mancanza del fumus boni iuris.

Definizione transattiva e rinuncia

Nel corso del procedimento, il Comune ha comunicato che la controversia era stata definita mediante un accordo bonario, formalizzato con la deliberazione consiliare n. 37 del 4 giugno 2025.

Successivamente, il difensore dei ricorrenti ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, confermando l’intervenuta transazione e il conseguente venir meno dell’interesse alla decisione.

Conclusioni del Consiglio

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto che la rinuncia al gravame e la definizione transattiva della controversia imponessero la declaratoria di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il parere, quindi, non contiene una decisione definitiva nel merito delle questioni relative all’usucapione, alla natura patrimoniale indisponibile del terreno o all’effettiva destinazione del bene a pubblico servizio.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPatrimonio e alienazioni
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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