Parere n. 122/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dal signor Giovanni Volante (Avv. Dario Frazzetta), contro il Comune di Santa Caterina Villarmosa e nei confronti della signora Lorena Tacci per l’annullamento della determina dirigenziale n. 13 del 20 gennaio 2025, di approvazione della graduatoria definitiva di merito relativa alla procedura di interpello per la copertura di n. 1 posto nell’area funzionari e nomina vincitore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determina dirigenziale n. 13 del 20 gennaio 2025, di approvazione della graduatoria definitiva e nomina del vincitore nella procedura di interpello per la copertura di un posto nell’area dei funzionari ad elevata qualificazione.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, partecipante non vincitore alla procedura di interpello per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno nell’area dei funzionari ad elevata qualificazione, ha impugnato la graduatoria definitiva, la nomina e gli atti connessi, deducendo: violazione dell’art. 5, comma 4, del d.P.R. 487/1994 in materia di preferenza a parità di titoli o merito; violazione dei principi sul soccorso istruttorio; eccesso di potere, difetto di istruttoria, erroneità, illogicità, difetto di presupposti e carenza di motivazione; violazione del legittimo affidamento; violazione dell’avviso di interpello quanto all’attribuzione dei punteggi; violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza, dell’art. 3 Cost. e divieto di disparità di trattamento. Nel corso del procedimento, il 22 luglio 2025, il ricorrente ha rinunciato formalmente al ricorso mediante atto notificato al Comune resistente e alla controinteressata, avendo il difensore ricevuto procura speciale con facoltà espressa di rinuncia.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata al Comune resistente e alla controinteressata, e ha ritenuto integrati i presupposti per dichiarare estinto il procedimento. Non sono stati esaminati i motivi di merito relativi alla graduatoria, alla preferenza tra candidati, al soccorso istruttorio e all’attribuzione dei punteggi. L’estinzione è stata pronunciata ai sensi degli artt. 85, comma 1, e 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in conformità a un precedente dello stesso Consiglio.
Osservazioni
Rinuncia al ricorso
La rinuncia è stata formalizzata dal ricorrente il 22 luglio 2025, notificata al Comune resistente e alla controinteressata e supportata da procura speciale contenente la facoltà espressa del difensore di rinunciare al ricorso straordinario.
Effetti processuali
La rinuncia ha determinato l’estinzione del procedimento senza esame dei motivi di ricorso e senza una decisione sulla legittimità degli atti della procedura selettiva.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, d.P.R. 487/1994
Norma richiamata dal ricorrente con riguardo all’ordine di preferenza tra candidati a parità di titoli o di merito; il Consiglio non ne ha esaminato l’applicazione per effetto della rinuncia.
art. 85, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della dichiarazione di estinzione del procedimento a seguito della rinuncia al ricorso.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale ulteriore fondamento processuale della declaratoria di estinzione.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta disparità di trattamento nella valutazione dei candidati; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 3-bis d.l. n. 80/2021
Richiamato nell’oggetto della procedura di interpello relativa alla formazione e utilizzazione di elenchi di idonei; il Consiglio non ne ha svolto un’interpretazione.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la rinuncia formalmente espressa dal ricorrente e notificata all’amministrazione resistente e ai controinteressati comporta l’estinzione del procedimento, ai sensi degli artt. 85, comma 1, e 35, comma 2, lett. c), c.p.a., quando risulti conferita al difensore una procura speciale con facoltà espressa di rinunciare.
- La rinuncia al ricorso determina la definizione del procedimento senza esame dei motivi dedotti e senza accertamento della legittimità degli atti impugnati.
Estinzione per rinuncia di un ricorso straordinario in materia concorsuale
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un candidato non vincitore contro il Comune di Santa Caterina Villarmosa e nei confronti della candidata risultata vincitrice.
Oggetto della procedura selettiva
La controversia riguardava la determina dirigenziale n. 13 del 20 gennaio 2025, con cui il Comune aveva approvato la graduatoria definitiva di merito e nominato la vincitrice nell’ambito di una procedura di interpello per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno nell’area dei funzionari ad elevata qualificazione, con profilo di funzionario amministrativo. Il ricorrente aveva inoltre impugnato gli atti preparatori e consequenziali, i verbali della commissione, una nota del Segretario generale e la determina di assunzione della vincitrice.
Motivi dedotti
Il ricorso era stato articolato in due gruppi di censure:
- violazione dell’art. 5, comma 4, del d.P.R. 487/1994 sull’ordine di preferenza a parità di titoli o merito, nonché violazione dei principi sul soccorso istruttorio, eccesso di potere, difetto di istruttoria, erroneità, illogicità, carenza di presupposti, insufficienza della motivazione e lesione del legittimo affidamento;
- violazione dell’avviso di interpello sulle modalità di attribuzione dei punteggi, con deduzione di errore nei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza, dell’art. 3 Cost. e disparità di trattamento.
Sviluppo del procedimento
Il ricorso era stato ritenuto regolare sotto il profilo fiscale e ricevibile perché proposto entro il termine di 120 giorni dalla determina impugnata. Il Comune aveva trasmesso la documentazione relativa all’affare il 2 luglio 2025.
Successivamente, il 22 luglio 2025, il difensore del ricorrente aveva depositato nel portale dei ricorsi straordinari un atto di rinuncia, notificandolo al Comune resistente e alla candidata controinteressata. Dalla procura speciale risultava il conferimento della facoltà espressa di rinunciare al ricorso.
Valutazione del Consiglio
Il Collegio ha ritenuto rituale la rinuncia, in quanto proveniente dal ricorrente tramite difensore munito di specifica procura e notificata a tutti i soggetti già destinatari del ricorso introduttivo. In applicazione degli artt. 85, comma 1, e 35, comma 2, lett. c), c.p.a., il procedimento è stato quindi dichiarato estinto per rinuncia.
Conclusione
Il parere è stato reso nel senso dell’estinzione del procedimento. Le censure relative alla graduatoria, alla preferenza tra candidati, al soccorso istruttorio e all’attribuzione dei punteggi non sono state esaminate nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 27 apr 2026Parere n. 118/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 27 apr 2026Parere n. 119/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 27 apr 2026Parere n. 120/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 27 apr 2026Parere n. 121/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 27 apr 2026Parere n. 123/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 27 apr 2026Parere n. 124/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →