Cassazione Penale, Sentenza n. 1078/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, nel riformare il giudizio di primo grado, aveva riqualificato i fatti originariamente contestati come estorsione in minacce aggravate (artt. 110, 612 c.p. e aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.). I motivi principali erano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale, secondo i ricorrenti, non avrebbe tenuto conto delle osservazioni della Cassazione sull'incongruenza delle dichiarazioni della persona offesa (Talarico) e avrebbe errato nel ritenere che le richieste di denaro non derivassero da un negozio lecito tale da configurare l'ipotesi di cui all'art. 393 c.p.; 2) mancata prova della sussistenza dell'aggravante "metodo mafioso" e della finalità di agevolare un'associazione, atteso che l'"associazione Facchineri" sarebbe stata inattiva dal 2000; 3) per Salvatore Facchineri, censura anche sulla mancanza di prove della sua partecipazione personale.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse colmato il deficit motivazionale indicato dalla precedente annullamento e che le dichiarazioni della persona offesa fossero corroborate da riscontri oggettivi (63 chiamate, sms, pressioni sotto casa, telefonate tra congiunti che confermavano le minacce). La Corte ha considerato provato che le somme richieste costituivano un incremento sproporzionato e non azionabile giudizialmente, escludendo la qualificazione come credito lecitamente esigibile (art. 393 c.p.) e configurando invece il reato di minacce aggravate dalla pluralità di persone e dall'utilizzo del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.). Ha inoltre rigettato la censura di Salvatore sulla sua non partecipazione, richiamando la dichiarazione della persona offesa che indicava la partecipazione di Caterina e Salvatore fin dall'origine. La Corte ha spiegato che per l'aggravante mafiosa non è necessario dimostrare l'esistenza di un'associazione formalmente operativa: è sufficiente che la violenza o la minaccia assumano la veste tipica mafiosa. Infine ha dichiarato che il reato non è prescritto alla luce delle aggravanti applicate e delle regole sull'interruzione dei termini. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e gli imputati condannati alle spese come da legge.
Norme richiamate
Riferito alla partecipazione in concorso: la condotta è stata valutata come posta in essere da più soggetti in concorso
art. 612 cod. pen. (minacce), richiamato il capoverso e il comma 2
I fatti sono stati ritenuti configurabili come minacce aggravate (pluralità di persone) e non come estorsione per difetto della prova dell'ingiusto profitto
art. 416-bis.1 cod. pen. (introdotto dal d.l. n.152/1991 conv. in legge n.203/1991)
L'aggravante per l'utilizzo del "metodo mafioso" è stata ritenuta sussistente; la Corte precisa che non è necessario provare l'esistenza di una associazione operativa, è sufficiente che violenza/minaccia assumano vesti tipicamente mafiose
Richiamata dai ricorrenti come possibile qualificazione alternativa (richiesta dovuta per negozi leciti); la Corte ha escluso tale ricostruzione ritenendo che le somme richieste fossero sproporzionate e non azionabili giudizialmente
Codice penale, art. 339 comma 1
art. 339 comma 1 cod. pen.
Richiamata in relazione all'aggravante della pluralità di persone riunite per le minacce; ciò rende il reato procedibile d'ufficio anche in assenza di querela
Codice di procedura penale, art. 161 comma 2
art. 161 comma 2 cod. proc. pen.
Applicato per escludere l'estinzione del reato per prescrizione quando sussistono aggravanti di tipo mafioso: gli atti interruttivi prolungano i termini
Codice di procedura penale, art. 51 comma 3-bis
art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamato in tema di elencazione dei delitti aggravati che consentono l'applicazione delle regole sulla materia della prescrizione e degli atti interruttivi
Decreto legislativo n. 36/2018
Citato per escludere che le modifiche legislative abbiano rilevanza tale da impedire la perseguibilità d'ufficio di minacce aggravate dalla pluralità di persone
Massime di principio
- L'aggravante del "metodo mafioso" non richiede la prova di una struttura associativa attiva: è sufficiente che la minaccia o la violenza manifestino connotati tipicamente mafiosi (intimidazione derivante dalla notorietà criminale dei soggetti, supremazia locale, efficacia intimidatoria della sola presenza).
- La distinzione tra estorsione e minacce dipende in misura essenziale dalla prova di una richiesta di "ingiusto profitto" concretamente perseguibile: richieste sproporzionate o non azionabili giudizialmente possono portare alla configurazione delle sole minacce aggravate piuttosto che dell'estorsione.
- Le dichiarazioni della persona offesa, se corroborate da riscontri oggettivi (telefonate, sms, rilevanze di presenza sotto casa, testimonianze corroboranti), possono essere ritenute sufficienti per fondare una condanna, anche se il teste ha reso precedenti dichiarazioni contrastanti; l'attenzione è sulla motivazione che valuta la coerenza complessiva e i riscontri.
- La partecipazione di più persone può essere accertata anche quando materialmente le condotte intimidatorie siano state compiute da alcuni: l'aggravante oggettiva si applica a tutti i concorrenti se la condotta assume il carattere mafioso o è posta in essere da "più persone riunite".
- La presenza di aggravanti di tipo mafioso incide sui termini di prescrizione: gli atti interruttivi possono prolungare i termini e rendere il reato non estinto anche per fatti relativamente recenti.
- In sede di impugnazione di riqualificazione del fatto il giudice d'appello può riformulare la qualificazione giuridica (es. da estorsione a minacce aggravate) quando dalla valutazione complessiva delle prove emerga l'assenza degli elementi necessari per la qualifica originaria.
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