Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22250/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di finanziamento fondiario stipulato nel 2000 con iscrizione ipotecaria destinata a garantire il mutuo. La banca attrice ha dedotto che il notaio incaricato della formalità ipotecaria avesse redatto in modo errato la nota di iscrizione, invertendo i ruoli delle parti e rendendo invalida l’ipoteca. Secondo la banca, ciò aveva fatto perdere la garanzia fondiaria e impedito il recupero delle rate non pagate dal successivo acquirente dell’immobile. Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno però ritenuto prescritta l’azione risarcitoria, facendo decorrere il termine dal momento dell’erogazione del mutuo, quando la banca avrebbe potuto accorgersi dell’errore con l’ordinaria diligenza. Nel ricorso per cassazione la banca ha denunciato violazione degli artt. 1218, 2935 e 2946 c.c., sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere dalla mera rilevabilità dell’errore professionale, ma solo dal momento in cui il danno risarcibile si fosse concretamente manifestato; con il secondo motivo ha censurato il rilievo dato dalla Corte territoriale al tecnicismo della propria attività, trascurando la specifica professionalità richiesta al notaio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che, in tema di responsabilità professionale contrattuale, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre non dalla mera condotta inadempiente o dalla sua astratta percepibilità, ma dal momento in cui il danno risarcibile si manifesta all’esterno ed è oggettivamente percepibile. Nel caso concreto, il danno non si era ancora attualizzato al momento dell’erogazione del mutuo, perché allora era solo potenziale; esso si era invece concretizzato solo quando il debitore non aveva pagato le rate residue e la banca non aveva potuto recuperare il credito tramite l’ipoteca. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come norma sulla responsabilità contrattuale del professionista; la Corte lo collega alla necessità che il danno risarcibile sia effettivamente sorto per poter azionare il diritto risarcitorio

  • art. 1223 c.c.

    la Corte precisa che il danno risarcibile coincide con la perdita subita e il mancato guadagno conseguenti immediatamente e direttamente all’inadempimento

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    viene indicato come tema distinto, da valutarsi in sede di merito, per l’eventuale concorso colposo del creditore-danneggiato

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, cioè non prima della concreta insorgenza del danno risarcibile

  • art. 2946 c.c.

    richiamato quale termine ordinario di prescrizione applicabile all’azione risarcitoria contrattuale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro per le censure di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    richiamato in relazione alle eccezioni di inammissibilità sollevate dal controricorrente

Massime di principio

  • Nella responsabilità contrattuale del professionista, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il danno risarcibile si manifesta come pregiudizio attuale e oggettivamente percepibile, non dal solo momento della condotta inadempiente o della sua astratta rilevabilità.
  • L’inadempimento del professionista costituisce la fonte del danno, ma non si identifica con il danno stesso: il diritto risarcitorio sorge solo quando dalla condotta derivino una perdita o un mancato guadagno attuali e non meramente potenziali.
  • Ai fini dell’art. 2935 c.c., il diritto può dirsi esercitabile solo quando il pregiudizio sia effettivamente sorto; prima di allora non può iniziare a decorrere la prescrizione.
  • In presenza di un errore nella predisposizione o iscrizione di una garanzia reale, la concreta lesione patrimoniale del creditore non coincide necessariamente con l’atto errato, ma può sorgere solo quando il credito rimanga insoddisfatto e la garanzia risulti inutilizzabile.
  • L’eventuale concorso colposo del creditore va distinto dal problema della decorrenza della prescrizione e richiede un autonomo accertamento in fatto e in diritto, specie quando la prestazione sia connotata da specifiche competenze professionali del debitore.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleInadempimentoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.