Cassazione Civile, Ordinanza n. 31831/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
L'istituto di credito aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società utilizzatrice, chiedendo l'ammissione di un credito di euro 121.979,24 derivante da quattro contratti di leasing aventi ad oggetto veicoli industriali. La società utilizzatrice era risultata inadempiente nel pagamento dei canoni; prima del fallimento i contratti erano stati risolti ai sensi della clausola contrattuale n. 19 delle condizioni generali, i beni erano stati restituiti e la creditrice aveva calcolato il residuo dovuto secondo la disciplina pattizia. Il Tribunale aveva qualificato i contratti come leasing traslativo, escluso l'applicazione dell'art. 72 quater l.f., applicato per analogia l'art. 1526 c.c. e, sulla base di CTU, rigettato l'opposizione. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1458 e 1526 c.c. e dell'art. 72 quater l.f., sostenendo che la distinzione tra leasing traslativo e di godimento fosse superata e che dovesse applicarsi la disciplina pattizia, sostanzialmente conforme all'art. 72 quater; 2) violazione delle medesime norme e della Convenzione di Ottawa sul leasing finanziario internazionale, assumendo che, anche a voler applicare l'art. 1526 c.c., la clausola contrattuale che prevedeva la debenza dei canoni insoluti e del residuo capitale, al netto della ricollocazione del bene, fosse valida; 3) nullità del decreto/procedimento per vizi motivazionali e per la mancata corretta valutazione delle voci considerate dalla CTU, oltre che per l'erronea esclusione del risarcimento del danno. Il fallimento ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando la tardiva produzione documentale e la mancanza di data certa dei contratti e delle condizioni generali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale, confermando che per i contratti di leasing traslativo risolti prima dell'entrata in vigore della l. n. 124/2017 resta applicabile, in via analogica, l'art. 1526 c.c. e non l'art. 72 quater l.f. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che il Tribunale, pur correttamente qualificando il rapporto, aveva motivato in modo insufficiente e sostanzialmente assertivo, senza spiegare adeguatamente come fosse stata considerata la clausola contrattuale n. 19, né perché fosse stata esclusa la domanda risarcitoria e senza confrontarsi in modo congruo con le contestazioni alla CTU. Il ricorso incidentale del fallimento è stato rigettato: l'eccezione sulla data certa documentale non ha portato a cassazione perché la parte creditrice aveva comunque diritto a un termine per provare la data certa e, nel caso concreto, aveva prodotto i contratti registrati. Il decreto impugnato è stato quindi cassato nei limiti dell'accoglimento e la causa rinviata al Tribunale di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato nella prospettazione del ricorso per sostenere gli effetti della risoluzione e la disciplina delle conseguenze del venir meno del contratto.
Per i leasing traslativi risolti prima della l. n. 124/2017 resta la disciplina applicabile in via analogica; l'equo compenso comprende godimento, deprezzamento e logoramento, mentre il risarcimento del danno richiede autonoma considerazione e può essere oggetto di clausola penale e di eventuale riduzione equitativa.
art. 72 quater l.f.
Non è applicabile retroattivamente ai contratti risolti prima dell'entrata in vigore della l. n. 124/2017 e non può essere esteso analogicamente al leasing traslativo risolto anteriormente.
L. n. 124/2017, art. 1, commi 136-140
La disciplina del leasing introdotta da tale legge non ha effetti retroattivi; si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge.
Convenzione di Ottawa sul leasing finanziario internazionale del 28 maggio 1988
Invocata dalla ricorrente a sostegno della pattuizione; non risulta decisiva nella soluzione adottata.
Il risarcimento del danno deve reintegrare integralmente il patrimonio del creditore secondo il principio di indifferenza, comprendendo danno emergente e lucro cessante.
La clausola penale può predeterminare il risarcimento del danno dovuto al concedente in caso di inadempimento.
La penale manifestamente eccessiva può essere ridotta equitativamente dal giudice, anche d'ufficio.
art. 93 l.f.
La domanda di insinuazione al passivo del concedente deve essere completa e porre il giudice in condizione di valutare l'eventuale penale e la sua equità.
La questione della data certa dei documenti è trattata come eccezione mista di fatto e di diritto; la parte deve poter essere posta in condizione di provarla, e la produzione dei contratti registrati è idonea a superare l'eccezione.
art. 99, comma 2, n. 4, l.f.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la tempestività e completezza della documentazione depositata a sostegno dell'opposizione allo stato passivo.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alle preclusioni e alla disciplina dei termini processuali.
Richiamato nel ricorso incidentale per dedurre omessa pronuncia del giudice di merito.
Usato dalla Corte per correggere la motivazione del decreto impugnato e definire il giudizio in coerenza con il principio di economia processuale.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato a sostegno della definizione del giudizio nel rispetto della ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Per i contratti di leasing finanziario qualificabili come leasing traslativo e risolti prima dell'entrata in vigore della l. n. 124/2017, continua ad applicarsi in via analogica l'art. 1526 c.c.; l'art. 72 quater l.f. non opera retroattivamente né può essere esteso analogicamente a tali fattispecie.
- Nella disciplina dell'art. 1526 c.c., l'equo compenso dovuto al concedente copre solo il godimento del bene, il deprezzamento per la sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso; il risarcimento del danno resta voce distinta e deve essere specificamente allegato e provato, oppure può essere predeterminato da una clausola penale.
- In presenza di clausola penale valida, il giudice deve considerarla integralmente e può valutarne d'ufficio l'eventuale manifesta eccessività ai sensi dell'art. 1384 c.c.; non è sufficiente una motivazione che la richiami solo in modo parziale o confuso.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la questione della mancanza di data certa della documentazione contrattuale può essere trattata come questione mista di fatto e di diritto; la parte interessata deve essere messa in condizione di provarla, sicché la produzione di documenti registrati può superare l'eccezione.
- La motivazione del provvedimento di merito deve consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, specie quando la decisione si fondi su CTU e su contestazioni specifiche delle parti; una motivazione meramente assertiva è censurabile.
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