Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40695/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna (Tribunale di Enna e Corte d'appello di Caltanissetta) per il delitto ascritto in concorso (art. 110, 640, 81 c.p.), denunciando: vizio della motivazione per apparente illogicità e contraddittorietà nella valutazione degli elementi probatori che avrebbero dimostrato la loro consapevolezza del sequestro sul bene; rilievi specifici sull'interpretazione della visura catastale prodotta; contestazione del peso attribuito alla dichiarazione resa da Giuseppe; argomentazione che l'assoluzione della sorella Graziella è incompatibile con la colpevolezza dei fratelli; e censura della ritenuta recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p., per la quale chiedono una autonoma e non reiterativa valutazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e difetto di specificità dei motivi, ravvisando che i motivi riproducevano in termini reiterativi le censure già proposte in appello senza un confronto puntuale con la motivazione della Corte d'appello. La decisione ha richiamato il principio della "doppia conforme" (concordanza tra primo e secondo grado) e ha ritenuto che la Corte d'appello avesse offertouna motivazione logica e adeguata, valorizzando documentazione, trascrizione del sequestro e dichiarazioni della persona offesa. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 (a favore indicato nel provvedimento).

Norme richiamate

  • art. 110 codice penale

    Richiamato quale criterio di responsabilità per il concorso di persone nel reato: i ricorrenti sono stati ritenuti concorrenti nel delitto contestato.

  • art. 640 codice penale

    Norma del reato di truffa: la condanna impugnata riguarda il delitto previsto da tale articolo, confermato in Corte d'appello.

  • art. 81 codice penale

    Riguarda la concorso di reati e/o continuazione: richiamato in ragione della configurazione complessiva della responsabilità penale nei confronti dei ricorrenti.

  • art. 99 codice penale

    Riferito alla valutazione della recidiva; la Corte d'appello ha motivato la sussistenza della recidiva e l'aumento di pericolosità, e la Cassazione ha ritenuto la valutazione non viziata.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma invocata per il vizio di aspecificità dell'impugnazione: motivi generici e non confrontati con le argomentazioni della sentenza impugnata determinano l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamato nei limiti di esposizione dei motivi in Cassazione: il ricorso è stato riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dalla norma.

  • art. 610 co. 5 e art. 611 co. 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento in Cassazione e sulla trattazione in camera di consiglio: la causa è stata trattata in camera di consiglio senza richiesta di trattazione orale.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontare punto per punto le argomentazioni della decisione impugnata: enunciazioni generiche o ridondanti rispetto all'appello conducono all'inammissibilità.
  • La presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo e secondo grado concordi) alleggerisce l'onere motivazionale della Corte d'appello e rende più difficile la revisione in Cassazione: il ricorrente deve dimostrare che un nucleo essenziale della motivazione è disarticolato.
  • Le censure sulla valutazione della prova in sede di legittimità devono evidenziare errori logici o giuridici specifici nella motivazione, non meramente offrire una diversa lettura alternativa dei fatti.
  • Per contestare la qualificazione della recidiva (art. 99 c.p.) occorre che il ricorso ponga rilievi specifici sulla provenienza, natura e incidenza dei precedenti, dimostrando l'erroneità del giudizio prognostico del giudice di merito.
  • Documenti come visure catastali o trascrizioni richiedono un'attenta impugnazione tecnica: va spiegato concretamente in che modo il giudice li ha interpretati erroneamente e quale prova alternativa supporti la diversa tesi.
  • La contraddittorietà tra esiti processuali a carico di soggetti diversi (es. assoluzione di un coimputato) non è in sé sufficiente a travolgere la condanna degli altri: occorre dimostrare perché la decisione sugli altri imputati sia logicamente incompatibile con l'assoluzione.
  • Le critiche che si limitano a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza confutare la spiegazione data dalla Corte d'appello, sono inefficaci in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.