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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25690/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso con procedura de plano e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, relativa al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La difesa ha dedotto un vizio di motivazione della decisione. La Corte rileva però che, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; poiché il ricorso non deduce alcuno di tali motivi, esso è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • legge n. 103 del 2017

    viene indicata come fonte delle modifiche al codice di rito che hanno ristretto i motivi di ricorso contro il patteggiamento

  • art. 337 c.p.

    individua il delitto oggetto dell'accordo di applicazione della pena

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è tassativamente ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione, di per sé, non è deducibile in cassazione contro il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge, come l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento è inammissibile, la Corte può dichiararlo de plano e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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