Cassazione Penale, Ordinanza n. 09903/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 14/07/2025. Dal testo emerge che il primo motivo era ritenuto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. Il secondo motivo riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; la doglianza veniva presentata in modo sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, i quali avevano motivato sulla gravità del fatto e sulla non occasionalità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità: il primo per difetto di specificità e di adeguato confronto con la motivazione impugnata; il secondo perché reiterava censure già vagliate e disattese in appello con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente con le emergenze processuali e priva di manifeste illogicità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta, poiché i giudici di merito avevano già evidenziato la gravità del fatto e la non occasionalità della condotta, elementi incompatibili con l'applicazione dell'istituto nel caso concreto.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera affermazione di doglianze apodittiche o generiche comporta l'inammissibilità.
- La riproposizione in cassazione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione di merito sia congrua e immune da manifeste incongruenze logiche, non consente l'accoglimento del ricorso.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la motivazione di merito valorizzi la gravità della condotta e la sua non occasionalità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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