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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09874/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che l'aveva giudicata per il reato contestato. Dall'ordinanza emerge che il ricorso era diretto a censurare la configurabilità dell'elemento oggettivo e del dolo del reato, ma i motivi non risultavano formulati con la necessaria specificità: mancava infatti la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento delle censure e dei congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha quindi ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a base delle censure e specifici riferimenti alla motivazione della decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Non è consentito dedurre in cassazione censure meramente assertive o generiche sulla configurabilità dell'elemento oggettivo o del dolo, se non sono correlate in modo preciso al ragionamento decisorio della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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