Cassazione Penale, Ordinanza n. 09873/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 26 marzo 2025. L'unico motivo dedotto contestava la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva, sostenendo in sostanza che il relativo giudizio fosse erroneo. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e che le deduzioni difensive sul punto erano state adeguatamente esaminate, sicché il giudizio di merito sulla recidiva non era censurabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è inammissibile in cassazione quando mira a rimettere in discussione un apprezzamento di merito sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Il giudizio sulla sussistenza dei presupposti della recidiva non è sindacabile in sede di legittimità se il giudice di merito ha esaminato le deduzioni difensive e ha fornito una motivazione adeguata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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