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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09872/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo. Dal testo emerge solo che la sentenza impugnata affrontava l'elemento soggettivo del reato e l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi di ricorso non erano consentiti in sede di legittimità perché formulati in modo generico, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a sostegno e dei necessari riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato dalla sentenza impugnata come istituto oggetto di valutazione negativa: la Corte di appello aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la particolare tenuità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve contenere motivi specifici, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei passaggi della motivazione censurati; la deduzione generica o assertiva è inammissibile.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di censure prive di un confronto argomentato con la motivazione della decisione impugnata, specie quando la sentenza di merito abbia già esaminato il profilo dell'elemento soggettivo e la non applicabilità della particolare tenuità del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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