Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09870/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 1 marzo 2023. Dal testo emerge che i motivi erano incentrati, almeno in parte, sulla dedotta prescrizione del reato: la ricorrente sosteneva che il termine fosse maturato prima della decisione di secondo grado. La Corte di cassazione rileva invece che il fatto era stato commesso il 27 novembre 2015 e che il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi è maturato il 27 maggio 2023, quindi dopo la sentenza d'appello. La Corte aggiunge che le ulteriori doglianze erano formulate in modo del tutto generico e, perciò, incapaci di incidere su una motivazione già presente, lineare, coerente ed esaustiva della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla prescrizione, poiché il termine era maturato solo dopo la decisione di secondo grado, e ha reputato generiche le restanti doglianze, non idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso fondato sulla prescrizione è manifestamente infondato quando, in base alla data del fatto e al termine applicabile, la prescrizione risulti maturata solo dopo la sentenza impugnata e non prima di essa.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: doglianze generiche o meramente assertive non sono idonee a superare una motivazione coerente, lineare ed esauriente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.