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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09867/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Dal testo dell'ordinanza emerge che la decisione di merito aveva confermato la responsabilità dell'imputato in relazione a un reato non specificato nel provvedimento qui trascritto. Con il primo motivo di ricorso la difesa contestava la sussistenza del dolo; con il secondo motivo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello con motivazione giuridicamente corretta e logicamente coerente, e il secondo motivo manifestamente infondato perché la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche era sufficiente e non illogica, quindi non censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure di merito già puntualmente esaminate e disattese dai giudici territoriali con motivazione immune da manifeste illogicità.
  • La contestazione della sussistenza del dolo non può tradursi in una mera riproposizione di doglianze già valutate in appello quando la motivazione di merito sia coerente con le risultanze processuali.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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