Cassazione Penale, Ordinanza n. 09871/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione impugnata resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 651 e 341-bis c.p., contestando: la configurabilità dei reati; il trattamento circostanziale e il trattamento sanzionatorio; l'aumento di pena applicato per la continuazione in relazione al reato satellite. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi motivi erano ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello con motivazione corretta e non illogica; che le doglianze sulla pena e sulle circostanze erano prive di censurabilità in sede di legittimità; e che anche la doglianza sull'aumento per continuazione era manifestamente infondata, perché la motivazione sul punto era adeguata e l'aumento minimale.
Norme richiamate
Norma richiamata come uno dei reati contestati; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità perché il motivo è ritenuto non consentito in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di censure già disattese nei gradi di merito.
Norma richiamata come uno dei reati contestati; la Corte non rivaluta la configurabilità del fatto perché le doglianze sono considerate già vagliate e respinte dai giudici di merito con motivazione adeguata.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese con motivazione congrua, coerente e immune da manifeste illogicità.
- La motivazione della sentenza d'appello sul riconoscimento del reato, sul trattamento circostanziale e sulla quantificazione della pena non è censurabile in cassazione quando sia sufficiente, non illogica e abbia preso in esame le deduzioni difensive.
- L'aumento di pena per continuazione è insindacabile in cassazione quando la sentenza impugnata lo giustifichi in modo adeguato e l'incremento sia minimale, salvo manifesta carenza di motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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