Cassazione Civile, Ordinanza n. 14004/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un’azione di pagamento proposta da una società cessionaria di credito nei confronti di un ente ospedaliero per prestazioni rese in convenzione da una società del gruppo San Raffaele. Nel corso del giudizio la controparte chiamata in causa aveva sostenuto che l’operazione complessiva del 2000, composta da un accordo di servizi e da una successiva cessione del complesso ospedaliero, dissimulasse un trasferimento di personale e integrasse un collegamento negoziale nullo per contrasto con il principio del pubblico concorso. La Corte di cassazione, con sentenza n. 8670/2024, aveva però ritenuto che il giudice d’appello non avesse affatto accertato la simulazione dell’accordo del 1° agosto 2000 né il collegamento negoziale con la cessione del 19 ottobre 2000, ma avesse soltanto escluso la rilevanza della questione e, per completezza, osservato che una eventuale nullità sarebbe stata comunque superata dalla legge regionale sopravvenuta. La società ha quindi chiesto la revocazione della sentenza di cassazione deducendo errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente escluso un accertamento implicito della simulazione da parte del giudice di merito, mentre tale simulazione sarebbe stata invece già dichiarata o comunque desumibile dalla motivazione di appello. I resistenti hanno contrastato tale ricostruzione, difendendo la correttezza della precedente pronuncia di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di fatto revocatorio, perché la precedente sentenza di cassazione non aveva supposto inesistente un fatto pacifico e decisivo, ma aveva risolto una questione controversa, valutando espressamente che il giudice d’appello non aveva pronunciato sulla simulazione e sul collegamento negoziale, limitandosi a reputare irrilevante l’esame della nullità. Le affermazioni sulla possibile nullità e sulla legge regionale sopravvenuta erano state considerate solo argomentazioni svolte in via ipotetica e non un accertamento implicito. Di conseguenza, il rimedio revocatorio non era esperibile. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è la norma che consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi ammessi dalla legge; nel caso concreto il suo ambito applicativo è stato ritenuto insussistente
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva su un dato oggettivo, non una valutazione di questioni controverse già decise
art. 97 Cost.
richiamato come parametro sul pubblico concorso nell'accesso all'impiego, ma solo in via argomentativa e ipotetica
legge della Regione Lazio n. 11/2002
richiamata come norma sopravvenuta che, secondo la motivazione, disciplinava il passaggio del personale e rendeva comunque infondata la dedotta nullità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione della sentenza di cassazione presuppone una svista percettiva su un dato materiale o processuale decisivo, oggettivamente smentito dagli atti, e non può essere configurato quando la Corte abbia deciso una questione controversa con un apprezzamento valutativo.
- Non sussiste errore revocatorio se la sentenza di legittimità si limita a negare che il giudice di merito abbia pronunciato su un certo tema e, per completezza, sviluppi un'argomentazione ipotetica su una possibile nullità, senza compiere un accertamento implicito del fatto allegato dalla parte.
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. non può essere usata per contestare il modo in cui la Corte ha interpretato il contenuto delle decisioni di merito o la rilevanza giuridica delle loro motivazioni; tale mezzo è riservato ai casi di errore puramente percettivo e decisivo.
- Quando il ricorso per revocazione non evidenzia un fatto pacifico ignorato dalla Corte, ma mira in sostanza a rivalutare il precedente giudizio di legittimità, esso è inammissibile.
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