Cassazione Civile, Ordinanza n. 08257/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La revoca era stata motivata dal fatto che il difensore aveva chiesto la distrazione delle spese dichiarandosi anticipatario, comportamento ritenuto dal giudice sintomatico di una rinuncia implicita al beneficio. Il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 93 c.p.c. e 82, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la decisione si fondava su un orientamento poi superato; inoltre deduceva violazione degli artt. 122 e 136 d.P.R. n. 115/2002, 101, comma 2, 183, comma 4, 737 e segg. c.p.c., 24 e 111 Cost., per non avere il giudice verificato se la richiesta di distrazione fosse da riferire solo all'eventuale esito vittorioso della causa e non potesse valere come rinuncia al patrocinio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la domanda di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non equivale a rinuncia implicita al beneficio, perché patrocinio e distrazione hanno finalità e piani operativi diversi. Il difensore non può disporre del diritto sostanziale della parte all'assistenza statale per le spese processuali; la rinuncia può provenire solo dal titolare del beneficio. Inoltre la revoca del patrocinio è possibile solo nei casi tipizzati dall'art. 136 d.P.R. n. 115/2002, senza applicazione analogica. Di conseguenza il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla distrazione delle spese, distinta dal patrocinio a spese dello Stato e non idonea, di per sé, a integrare una rinuncia implicita al beneficio.
art. 82, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Invocato dal ricorrente per contestare la revoca del patrocinio; la Corte lo considera nel quadro della disciplina del patrocinio e della distinzione rispetto alla distrazione.
Richiamato tra le norme sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel motivo di ricorso.
È norma eccezionale: la revoca del patrocinio è ammessa solo nelle ipotesi tipizzate dalla disposizione e non è applicabile analogicamente.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al contraddittorio e alla corretta instaurazione del procedimento camerale.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali dedotte come violate.
Richiamati per la disciplina del procedimento camerale seguito nell'opposizione.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della tutela effettiva del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno delle garanzie del giusto processo.
Massime di principio
- La richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non integra rinuncia implicita al beneficio, perché i due istituti perseguono finalità diverse e operano su piani distinti.
- Il difensore non ha il potere di disporre del diritto sostanziale della parte all'assistenza statale per le spese processuali; una rinuncia al patrocinio può provenire solo dal titolare del beneficio.
- La revoca del patrocinio a spese dello Stato è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge; la disciplina di revoca, essendo eccezionale, non è suscettibile di applicazione analogica.
- Quando il giudice ritiene che un comportamento processuale valga come rinuncia al beneficio, deve verificare in modo puntuale se esso sia realmente espressione della volontà del titolare e non del solo difensore.
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