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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41070/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che l'inammissibilità non fosse dovuta a una causa non colpevole ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze è stato dichiarato inammissibile. Dalla motivazione emerge che il ricorrente aveva dedotto un motivo in parte meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con argomenti ritenuti corretti; in altra parte aveva svolto doglianze sull'elemento psicologico del reato che non risultavano dedotte in appello e che comunque si limitavano a contestare la ricostruzione dei giudici di merito. Secondo la Corte, dalle sentenze di merito emergeva chiaramente anche la sussistenza del dolo specifico rispetto all'atto che stavano compiendo i due agenti.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Non è citato espressamente nel testo, ma la Corte qualifica come inammissibili censure che introducono doglianze nuove rispetto all'appello e che si risolvono in una mera contestazione della ricostruzione di merito; il riferimento è coerente con i limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende può essere esclusa solo quando il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale evenienza è esclusa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già vagliate e disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Sono inammissibili le doglianze sull'elemento soggettivo del reato che introducano profili non dedotti con l'atto di appello e che si risolvano in una mera contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
  • La motivazione delle sentenze di merito che evidenzi in modo chiaro la sussistenza del dolo specifico consente di respingere censure meramente confutative e non autosufficientemente introdotte nel giudizio di cassazione.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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