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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29260/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una domanda di equo indennizzo per la durata irragionevole di un giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al T.A.R. Abruzzo e al Consiglio di Stato. La Corte d'appello aveva accolto la domanda solo per l'avvocato che agiva in proprio, rigettandola per gli altri due richiedenti perché le procure da essi conferite al difensore erano ritenute invalide: risultavano apposte su foglio bianco, senza collegamento certo con il giudizio di equa riparazione e senza dimostrazione della spendita della qualità di eredi. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione di varie norme convenzionali, costituzionali e processuali, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato invalide le procure e omesso di considerare che uno dei ricorrenti agiva anche come erede; 2) nullità della sentenza e violazione di norme processuali e costituzionali; 3) vizio di motivazione, sostenendo che le procure, pur allegate al ricorso, non erano state rilasciate su foglio bianco e che il rigore del giudice dipendeva da una lite personale con uno dei difensori. Il Ministero resisteva con controricorso e proponeva anche ricorso incidentale sulla propria legittimazione passiva, poi rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili, in parte, le censure per difetto di specificità, poiché i ricorrenti non indicavano con precisione le norme asseritamente violate, facendo uso di formule generiche e dell'abbreviazione "ecc."; ha inoltre osservato che il vizio motivazionale dedotto non era più scrutinabile nei termini prospettati, alla luce del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. Sul merito, ha confermato la decisione della Corte d'appello: la procura apposta su foglio bianco e non riferita in modo certo a un atto processuale è inesistente e non valida a fondare lo ius postulandi; il successivo riutilizzo del medesimo foglio, stampando il ricorso sopra la procura, non sana la mancanza originaria del mandato per la fase precedente; l'asserita lite personale con il giudice non poteva essere fatta valere come motivo di nullità in cassazione, essendo questione da far valere con astensione o ricusazione nei termini di legge. Il ricorso incidentale del Ministero è stato dichiarato assorbito per la reiezione del ricorso principale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU

    richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale del giusto processo, ma le censure sono state dichiarate generiche o infondate

  • art. 13 CEDU

    richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale; non è stata accolta alcuna violazione

  • art. 111 Cost.

    invocato a sostegno delle doglianze sul giusto processo e sulla motivazione; non ha condotto all'accoglimento

  • art. 83 c.p.c.

    la procura alle liti deve accedere materialmente a un atto processuale o comunque essere riferibile con certezza al processo

  • art. 182 c.p.c.

    menzionato dalla Corte solo per escludere che fosse oggetto di specifica censura nel ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la deduzione del vizio di violazione di legge richiede la precisa indicazione delle norme asseritamente violate e il confronto con la sentenza impugnata

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per nullità della sentenza/provvedimento, ma le censure sono state respinte

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato alle sole anomalie motivazionali estreme, non al semplice difetto di sufficienza

  • art. 52 c.p.c.

    il potere di ricusazione deve essere esercitato nei termini e nelle forme previste, altrimenti la parte non può dedurre l'incompatibilità del giudice in impugnazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel novero delle norme asseritamente violate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel novero delle norme asseritamente violate

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel novero delle norme asseritamente violate

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel novero delle norme asseritamente violate

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel novero delle norme asseritamente violate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla Corte nel principio della ragione più liquida e come parametro del giusto processo

  • art. 25 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nel novero delle norme asseritamente violate

  • art. 101 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nel novero delle norme asseritamente violate

  • art. 112 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nel novero delle norme asseritamente violate

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • L. n. 448 del 1955

    richiamata quale legge di ratifica della CEDU

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci violazione di legge è richiesto un assoluto onere di specificità: devono essere indicate puntualmente le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la decisione impugnata; richiami generici o formulae elastiche come "ecc." rendono la censura inammissibile.
  • La procura alle liti apposta su un foglio bianco, senza collegamento certo e originario a uno specifico atto processuale, non è valida: la procura a margine presuppone l'esistenza di uno scritto a cui accedere materialmente e la riferibilità univoca al giudizio.
  • Il successivo inserimento del ricorso su un foglio originariamente bianco recante la procura non sana retroattivamente la carenza originaria di ius postulandi per la fase processuale già esaurita.
  • Le doglianze relative all'astensione o alla ricusazione del giudice non possono essere introdotte per la prima volta in sede di impugnazione contro la sentenza, se non sono state tempestivamente coltivate nei modi e nei termini previsti dal codice di rito.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è deducibile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • Quando il rigetto del ricorso principale definisce la controversia, il ricorso incidentale può restare assorbito in applicazione del criterio della ragione più liquida.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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