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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27960/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le imputate hanno impugnato la conferma della condanna per furto in abitazione pluriaggravato, denunciando vizi di motivazione: contestavano l'affidabilità delle immagini di videosorveglianza (presunta scarsa qualità e assenza di data/ora sui fotogrammi), la mancata esecuzione di una perizia biometrica o di un esame comparativo più approfondito per l'identificazione, le discrepanze sugli orari rilevati e denunciati, la mancata disapplicazione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche (soprattutto per Pavlovic che non si sarebbe sottratta al processo), nonché l'errata contestazione della circostanza aggravante del numero dei concorrenti (pari o superiore a tre).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure sulla qualità e sull'identificazione dalle immagini, rilevando che la sentenza di merito ha documentato la nitidezza delle riprese e l'identificazione ravvicinata delle imputate (con acquisizione delle immagini ex art. 507 c.p.p.). Ha considerato superflua la perizia biometrica alla luce delle valutazioni probatorie svolte dal giudice di merito. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle modalità seriali e spregiudicate della condotta e ha confermato la valutazione della recidiva basata sui precedenti. La censura relativa al numero dei concorrenti è stata ritenuta infondata: sebbene indicata nel capo di imputazione, tale aggravante non è stata poi operativamente applicata dal giudice di primo grado, che aveva applicato altre aggravanti. Le condanne sono dunque confermate e le ricorrenti sono condannate alle spese processuali.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    regola la possibilità di discussione orale e la requisitoria scritta; qui è richiamata per segnalare che le parti non hanno chiesto la discussione orale e che la requisitoria scritta del P.G. è stata acquisita

  • decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, art. 5-duodecies

    norma di proroga richiamata per la piena vigenza delle disposizioni procedurali citate (collegate all'art. 23 d.l. 137/2020)

  • art. 625, primo comma, n. 5 cod. pen.

    menzionata nel testo come aggravante contestata

    si tratta di una circostanza aggravante prevista nell'ambito del reato di furto; nella vicenda la contestazione di tale aggravante è stata oggetto di richiesta di annullamento in sede di requisitoria, ma la Corte ha ritenuto che, pur essendo indicata nel capo di imputazione, la gravità contestata non sia stata determinante e non sia stata operativamente applicata dal giudice di primo grado

  • art. 507 cod. proc. pen.

    prevede modalità di acquisizione e conservazione di supporti audiovisivi agli atti; nella sentenza è richiamato per spiegare che le immagini sono state acquisite formalmente e quindi la mancanza di data/ora sui fotogrammi non ha invalidato la loro utilizzabilità probatoria

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    limita l'ambito e i termini delle censure in cassazione; richiamato per evidenziare i limiti di ammissibilità delle doglianze devolute alla Corte

  • Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 (Lule)

    citazione giurisprudenziale presente nel testo

    principio secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaurire l'esame di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli ma a riferirsi a quelli ritenuti decisivi o rilevanti; applicato per giustificare la valutazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti

Massime di principio

  • La mera asserzione di scarsa qualità di immagini di videosorveglianza non invalida la prova se il giudice di merito documenta chiaramente la nitidezza, la vicinanza delle riprese e l'identificazione effettuata dagli organi inquirenti; l'acquisizione formale ex art. 507 c.p.p. rafforza la validità probatoria.
  • La richiesta di una perizia biometrica è necessaria solo se le conclusioni probatorie non possono essere ritenute affidabili senza quella consulenza: il giudice di merito può ritenere la perizia superflua se motiva adeguatamente l'identificazione e la qualità dell'evidenza.
  • Le discrepanze apparenti (es. orari diversi tra denuncia e fotogrammi) vanno valutate nel complesso probatorio: se il giudice di merito le ritiene frutto di errori materiali o comunque non idonee a minare la ricostruzione, la cassazione le può ritenere infondate.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere giustificato con riferimento a comportamenti seriali o particolarmente spregiudicati; il giudice non è obbligato a considerare tutti gli elementi favorevoli, ma soltanto quelli ritenuti decisivi.
  • La contestazione di aggravanti (es. numero dei concorrenti) richiede un concreto riscontro probatorio: l'erronea indicazione formale nel capo di imputazione non equivale automaticamente alla loro applicazione, e la mancata impugnazione specifica in appello può indebolire la censura successiva.
  • I limiti di ammissibilità delle censure in Cassazione (disp. att. art. 173 ecc.) impongono che molte questioni siano valorizzate e motivate già in sede di merito; censure meramente reiterative o non adeguatamente fondate sono frequentemente rigettate.

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