Sentenza n. 375/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di diniego di accesso agli atti comunicato con nota del 1° agosto 2025, nonché del successivo silenzio-diniego formatosi a seguito della richiesta del 9 settembre 2025, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti del 1° agosto 2025 e successivo silenzio-diniego relativo alla richiesta del 9 settembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (ente detentore dei documenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, comproprietari dell'immobile e committenti dei lavori di ricostruzione post-sisma affidati a un'impresa edile, hanno chiesto alla Cassa Edile copia della documentazione relativa alla posizione dell'appaltatrice, comprendente, tra l'altro, elenco e qualifiche degli operai, periodi di impiego, regolarità contributiva e importi versati. Hanno dedotto di essere responsabili in solido con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, per eventuali contributi previdenziali e trattamenti retributivi non corrisposti ai lavoratori entro il limite temporale previsto dalla legge, e di avere quindi un interesse diretto a verificare l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi e a predisporre la propria difesa. Dopo il diniego del 1° agosto 2025, le osservazioni e i solleciti dei ricorrenti non ricevevano riscontro; veniva inoltre presentata una richiesta di integrazione documentale il 9 settembre 2025, rispetto alla quale si formava il silenzio contestato.
La decisione
Nel corso del giudizio la Cassa Edile ha messo a disposizione e documentato l'ostensione della documentazione richiesta, oscurando soltanto i nominativi dei lavoratori addetti al cantiere. Il TAR ha ritenuto che tale ostensione fosse satisfattiva dell'interesse dichiarato dai ricorrenti: le informazioni relative al numero degli addetti, ai periodi di impiego e all'effettività dei costi retributivi e previdenziali consentivano i controlli necessari alla tutela della loro posizione rispetto alla responsabilità solidale con l'appaltatore. L'oscuramento dei nominativi è stato considerato compatibile con l'accesso, poiché volto a contemperare l'interesse conoscitivo dei richiedenti con la riservatezza dei lavoratori e dell'impresa, senza pregiudicare l'utilità sostanziale della documentazione. Poiché l'interesse alla prosecuzione del giudizio era venuto meno per effetto dell'ostensione, e i ricorrenti non avevano specificamente replicato al deposito documentale conclusivo, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale fondamento della responsabilità solidale dei committenti con l'appaltatore per i contributi previdenziali e i trattamenti retributivi eventualmente non versati ai lavoratori, entro il limite temporale previsto dalla disposizione.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato nel quadro processuale della decisione, in relazione alla definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato nel quadro processuale della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, l'ostensione sopravvenuta dei documenti richiesti determina l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse quando la documentazione soddisfa concretamente l'esigenza conoscitiva posta a fondamento dell'istanza.
- L'ostensione può essere ritenuta satisfattiva anche se i documenti sono parzialmente oscurati, quando l'eliminazione dei dati identificativi dei terzi non impedisce al richiedente di acquisire le informazioni necessarie alla tutela della propria posizione giuridica.
- Il diritto di accesso e la riservatezza dei terzi devono essere bilanciati mediante una misura proporzionata: l'oscuramento dei soli nominativi può essere legittimo se consente di preservare la riservatezza senza privare l'accesso della sua utilità sostanziale.
- Ai fini della permanenza dell'interesse a ricorrere contro il diniego di accesso, occorre verificare in concreto se la documentazione successivamente ostesa corrisponda all'interesse conoscitivo dedotto nell'istanza e nel ricorso.
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