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Sentenza

Sentenza n. 375/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di diniego di accesso agli atti comunicato con nota del 1° agosto 2025, nonché del successivo silenzio-diniego formatosi a seguito della richiesta del 9 settembre 2025, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202500677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti del 1° agosto 2025 e successivo silenzio-diniego relativo alla richiesta del 9 settembre 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente detentore dei documenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, comproprietari dell'immobile e committenti dei lavori di ricostruzione post-sisma affidati a un'impresa edile, hanno chiesto alla Cassa Edile copia della documentazione relativa alla posizione dell'appaltatrice, comprendente, tra l'altro, elenco e qualifiche degli operai, periodi di impiego, regolarità contributiva e importi versati. Hanno dedotto di essere responsabili in solido con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, per eventuali contributi previdenziali e trattamenti retributivi non corrisposti ai lavoratori entro il limite temporale previsto dalla legge, e di avere quindi un interesse diretto a verificare l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi e a predisporre la propria difesa. Dopo il diniego del 1° agosto 2025, le osservazioni e i solleciti dei ricorrenti non ricevevano riscontro; veniva inoltre presentata una richiesta di integrazione documentale il 9 settembre 2025, rispetto alla quale si formava il silenzio contestato.

La decisione

Nel corso del giudizio la Cassa Edile ha messo a disposizione e documentato l'ostensione della documentazione richiesta, oscurando soltanto i nominativi dei lavoratori addetti al cantiere. Il TAR ha ritenuto che tale ostensione fosse satisfattiva dell'interesse dichiarato dai ricorrenti: le informazioni relative al numero degli addetti, ai periodi di impiego e all'effettività dei costi retributivi e previdenziali consentivano i controlli necessari alla tutela della loro posizione rispetto alla responsabilità solidale con l'appaltatore. L'oscuramento dei nominativi è stato considerato compatibile con l'accesso, poiché volto a contemperare l'interesse conoscitivo dei richiedenti con la riservatezza dei lavoratori e dell'impresa, senza pregiudicare l'utilità sostanziale della documentazione. Poiché l'interesse alla prosecuzione del giudizio era venuto meno per effetto dell'ostensione, e i ricorrenti non avevano specificamente replicato al deposito documentale conclusivo, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    La norma è richiamata quale fondamento della responsabilità solidale dei committenti con l'appaltatore per i contributi previdenziali e i trattamenti retributivi eventualmente non versati ai lavoratori, entro il limite temporale previsto dalla disposizione.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato nel quadro processuale della decisione, in relazione alla definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel quadro processuale della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, l'ostensione sopravvenuta dei documenti richiesti determina l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse quando la documentazione soddisfa concretamente l'esigenza conoscitiva posta a fondamento dell'istanza.
  • L'ostensione può essere ritenuta satisfattiva anche se i documenti sono parzialmente oscurati, quando l'eliminazione dei dati identificativi dei terzi non impedisce al richiedente di acquisire le informazioni necessarie alla tutela della propria posizione giuridica.
  • Il diritto di accesso e la riservatezza dei terzi devono essere bilanciati mediante una misura proporzionata: l'oscuramento dei soli nominativi può essere legittimo se consente di preservare la riservatezza senza privare l'accesso della sua utilità sostanziale.
  • Ai fini della permanenza dell'interesse a ricorrere contro il diniego di accesso, occorre verificare in concreto se la documentazione successivamente ostesa corrisponda all'interesse conoscitivo dedotto nell'istanza e nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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