Cassazione Penale, Sentenza n. 3127/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del provvedimento della Corte d'appello (27/07/2022) che aveva proceduto "de plano" alla correzione di errori materiali del decreto di confisca (13/06/2022). Il ricorrente deduce violazione delle norme processuali (artt. 130 e 127 c.p.p.) per omissione dell'audizione delle parti nella camera di consiglio, con conseguente lesione dei diritti di difesa; contesta altresì che la correzione abbia avuto carattere sostanziale, sostituendo la confisca di quote societarie intestate a Pierfrancesco Belfanti con quote riconducibili a terzi (Tommaso Belfanti, Malvina Stuani e il ricorrente stesso) senza che tali quote fossero state preventivamente sottoposte a sequestro, in violazione degli artt. 24 e 26 del d.lgs. 159/2011 (codice antimafia) e delle garanzie procedurali connesse all'accertamento di intestazione fittizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo nullo il provvedimento della Corte di Appello per omissione dell'audizione delle parti nella procedura di correzione degli errori materiali, richiamando la regola di cui all'art. 130 comma secondo c.p.p. che rinvia all'art. 127 c.p.p. (correzione in camera di consiglio sentite le parti). La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata che considera la correzione "de plano" causa di nullità generale (art. 178 c.p.p.). Ha inoltre ritenuto fondata l'eccezione di concreto interesse del ricorrente a partecipare alla camera di consiglio, dato l'effetto sostanziale delle modifiche. Per tali ragioni il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Appello di Brescia - Sezione Misure di Prevenzione per il prosieguo.
Norme richiamate
Stabilisce che la correzione degli errori materiali avviene secondo la disciplina di cui all'art. 127 c.p.p.; la Corte non può procedere 'de plano' senza fissare la camera di consiglio e sentire le parti
Regola la procedura di correzione degli errori materiali in camera di consiglio con audizione delle parti, garantendo il contraddittorio
Consente la nullità di atti quando venga violata una norma che assicura il diritto di difesa; la giurisprudenza ritiene che la correzione 'de plano' integri tale nullità generale
Riguarda il regime di sequestro e confisca nei procedimenti antimafia e le garanzie per i terzi; impone rispetto delle formalità e delle tutele per i soggetti terzi
Disciplina la confisca dei beni e le procedure connesse (anche in caso di intestazione fittizia); non consente che beni non sequestrati vengano invece sottratti a terzi senza le necessarie misure e contraddittorio
Massime di principio
- La correzione di errori materiali prevista dall'art. 130 c.p.p. deve essere eseguita richiamando l'art. 127 c.p.p., ossia in camera di consiglio con audizione delle parti: l'adozione 'de plano' del provvedimento configura nullità.
- Se la presunta correzione incide in modo sostanziale sul contenuto originario del provvedimento (es. modifica della titolarità di beni sottoposti a confisca), va ritenuta necessario il pieno contraddittorio e non è ammesso l'uso della procedura di mera correzione formale.
- Nei procedimenti di sequestro/confisca (anche ex d.lgs. 159/2011) non è lecito estendere vincoli e confische a beni di terzi che non siano stati preventivamente sequestrati o senza aver valutato e sentito i terzi stessi in ordine alla presunta intestazione fittizia.
- L'interesse concreto del terzo (o dell'imputato/proposto) a partecipare alla camera di consiglio va valutato in relazione agli effetti reali della correzione: se l'atto può incidere sui diritti patrimoniali, il contraddittorio è necessario.
- La violazione delle regole sul contraddittorio nelle correzioni formali può determinare nullità generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p. e comportare l'annullamento del provvedimento impugnato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3080/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3081/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3083/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3084/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3086/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3087/2023 del 25/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →