Cassazione Penale, Ordinanza n. 36229/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che i motivi investivano: a) la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio; b) la mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; c) il diniego delle attenuanti generiche; d) il mancato riconoscimento della continuazione esterna. La Corte rileva che si tratta di censure in larga parte generiche o non consentite nel giudizio di legittimità perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della prova, nonché perché la motivazione di merito era congrua, logica e fondata su corretti criteri inferenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabili in sede di legittimità le doglianze sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione della prova, ha reputato generiche le censure contro l'esclusione della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, osservando che il giudice di merito aveva valorizzato elementi incompatibili con tale ipotesi (dato ponderale, consistente somma di denaro rinvenuta in abitazione, trasporto di cinquanta involucri in auto, contabilità dello spaccio), ha giudicato aspecifiche le doglianze sulle attenuanti generiche e manifestamente infondato il motivo sulla continuazione, esclusa per assenza di correlazione tra i reati già giudicati e quello per cui si procedeva, riferibile a un diverso centro di interessi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'ipotesi di fatto lieve va valutata globalmente alla luce di tutti i parametri legali (dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità e circostanze dell'azione); se anche uno solo degli indici è negativamente assorbente, esso può escludere il riconoscimento della fattispecie lieve.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ribadisce che la valutazione della lieve entità è rimessa al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione con una diversa lettura del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a una rivalutazione del fatto, della credibilità delle prove o del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- L'ipotesi del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti i parametri normativi; la presenza di anche un solo indice fortemente negativo può bastare a escluderne l'applicazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della verifica della tenuta logica e sufficienza della motivazione, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito.
- La continuazione, anche nella forma esterna, presuppone una concreta correlazione tra i reati e un medesimo disegno o centro di interessi; in mancanza di tale raccordo, la sua esclusione è legittima se adeguatamente motivata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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