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Sentenza

Sentenza n. 673/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 05369/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202407971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di contributo per la programmazione di arene cinematografiche all'aperto e atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto un contributo previsto per il sostegno della programmazione delle sale cinematografiche all'aperto durante l'emergenza Covid-19, dichiarando di avere programmato almeno quaranta proiezioni tra il 26 aprile e il 30 settembre 2021. L'amministrazione, ritenendo non dimostrato il requisito, aveva richiesto la produzione dei borderò S.I.A.E. o di documentazione equivalente. La società aveva trasmesso riepiloghi delle distinte di incasso, elenchi della programmazione e altra documentazione, ma il Ministero aveva rigettato l'istanza per carenza del requisito previsto dall'art. 2, comma 2, lett. c), del d.m. n. 188/2021. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, la società ha dedotto l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione della disciplina del contributo, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione dei principi di favor partecipationis, proporzionalità, buon andamento e giusto procedimento, nonché per il mancato esame di alcuni motivi di primo grado. L'appellante sosteneva che la documentazione prodotta fosse idonea a dimostrare le quaranta proiezioni e contestava anche il riferimento amministrativo ai borderò anziché ai modelli C1 S.I.A.E., prospettando un mutamento della ragione del rigetto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'obbligo di avere effettuato almeno quaranta proiezioni costituisca un requisito sostanziale di ammissibilità, funzionale a garantire l'effettività dell'attività culturale finanziata e l'utilizzo verificabile delle risorse pubbliche. La prova doveva essere fornita mediante idonea documentazione S.I.A.E. oppure mediante documentazione rilasciata dalla pubblica autorità. Secondo il Collegio, l'espressione “documentazione S.I.A.E.” indica documenti provenienti dalla S.I.A.E., non la documentazione semplicemente trasmessa dal privato alla S.I.A.E.; tale interpretazione deriva dal tenore letterale e dalla contrapposizione sistematica con la documentazione rilasciata dalla pubblica autorità, entrambe caratterizzate da terzietà e attendibilità. Gli elenchi riepilogativi e le distinte di incasso prodotti dalla società, privi di vidimazione, attestazione o altro riscontro S.I.A.E., non dimostravano con certezza il numero delle proiezioni. L'amministrazione aveva inoltre attivato il soccorso istruttorio, consentendo l'integrazione documentale, ma tale istituto non poteva essere utilizzato per dimostrare tardivamente un requisito sostanziale di ammissibilità, in violazione della par condicio. La diversa terminologia utilizzata dall'amministrazione, riferita ai borderò anziché ai modelli C1, non incideva sulla validità del provvedimento, poiché la ragione autonoma e sostanziale dell'esclusione era la mancata prova delle quaranta proiezioni. La documentazione formata o prodotta soltanto nel giudizio cautelare non poteva essere valutata favorevolmente, perché successiva ai termini della procedura e idonea ad alterare la par condicio. Esclusa anche la violazione dei principi di proporzionalità e favor partecipationis. Le spese del grado sono state compensate nei confronti del Ministero; nulla spese nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, lett. c), d.m. 18 maggio 2021, n. 188

    programmare nell’arena cinematografica, anche itinerante, almeno 40 proiezioni, a pagamento o a titolo gratuito, nel periodo compreso tra il 26 aprile 2021 e il 30 settembre 2021, come rilevabile da idonea documentazione S.I.A.E. ovvero da idonea documentazione rilasciata dalla pubblica autorità; la mancata realizzazione di 40 proiezioni in detto periodo costituisce causa di decadenza del contributo eventualmente riconosciuto

    La disposizione configura un requisito sostanziale di ammissibilità. La prova deve risultare da documentazione proveniente dalla S.I.A.E. o rilasciata dalla pubblica autorità, idonea a consentire un riscontro oggettivo, immediato e non mediato dell'effettivo svolgimento delle proiezioni.

  • art. 1 l. 241/1990

    Il richiamo ai principi generali dell'azione amministrativa non impedisce il rigetto della domanda quando l'amministrazione abbia applicato una condizione sostanziale prevista dalla disciplina della sovvenzione.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità non impongono di ritenere sufficiente documentazione priva di provenienza o attestazione del soggetto terzo richiesto dalla disciplina del contributo.

  • art. 62 c.p.a.

    È richiamato in relazione all'appello cautelare che aveva condotto alla riforma dell'ordinanza cautelare del TAR, senza incidere sulla decisione finale di merito.

Massime di principio

  • Quando una disciplina di concessione di contributi pubblici richiede la dimostrazione di un requisito sostanziale mediante documentazione proveniente da un soggetto terzo qualificato o da una pubblica autorità, non è sufficiente la documentazione formata unilateralmente dal richiedente o semplicemente trasmessa al soggetto terzo, se priva di attestazione, vidimazione o altro riscontro proveniente da quest'ultimo.
  • Il requisito del numero minimo di attività da svolgere entro un determinato periodo, previsto come condizione di accesso a una sovvenzione pubblica, è un requisito sostanziale di ammissibilità e non una mera formalità documentale; la sua mancata dimostrazione giustifica il rigetto della domanda.
  • Nelle procedure di concessione di contributi pubblici, il soccorso istruttorio può consentire la regolarizzazione o l'integrazione documentale, ma non può trasformarsi nello strumento per dimostrare tardivamente un requisito sostanziale di ammissibilità non provato nei termini, poiché ciò violerebbe la par condicio tra i partecipanti.
  • La documentazione formata o prodotta per la prima volta nel giudizio non può essere utilizzata per colmare la carenza originaria della prova di un requisito sostanziale della domanda di contributo quando la sua valutazione altererebbe le regole temporali della procedura e la par condicio.
  • L'eventuale imprecisione terminologica nella denominazione del documento richiesto dall'amministrazione non determina l'illegittimità del rigetto se resta invariata e autonomamente sufficiente la ragione sostanziale dell'esclusione, consistente nella mancata dimostrazione del requisito previsto dalla disciplina.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributi
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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