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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24823/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la responsabilità per detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto. Con un unico motivo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'accertamento della contraffazione della merce e alla configurabilità del falso grossolano. La censura, tuttavia, riproduceva questioni già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito; inoltre, la doglianza sulla grossolanità del falso non risultava devoluta con l'atto di appello ed era proposta per la prima volta in cassazione, richiedendo accertamenti in fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze erano in parte meramente ripetitive di quelle già esaminate e correttamente respinte in appello, e in parte nuove in cassazione perché non devolute al giudice di merito. Ha inoltre ribadito che la prova della falsificazione del marchio può essere fornita anche dalla testimonianza di personale della Guardia di Finanza qualificato nei controlli anti-contraffazione, e che la configurabilità del reato di cui all'art. 474 c.p. non è esclusa dalla mera grossolanità della contraffazione quando la condotta sia comunque idonea a porre in pericolo la fede pubblica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto

    Integra il delitto la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto; la tutela è della fede pubblica e non della sola libera determinazione dell'acquirente, sicché la grossolanità della contraffazione non esclude di per sé il reato.

  • art. 606 c.p.p.

    Le censure in cassazione non possono risolversi in una mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e disattese in appello, né introdurre per la prima volta temi che richiedono accertamenti fattuali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito prospettare come violazione di legge o vizio di motivazione una critica che, in sostanza, contesti la valutazione di attendibilità delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, salvo il limite della manifesta illogicità o dell'assenza di motivazione.
  • La prova della contraffazione di un marchio può essere desunta anche dalla deposizione di personale specializzato, purché il teste sia qualificato per i controlli del settore interessato.
  • Ai fini dell'art. 474 c.p., la grossolanità della contraffazione non esclude automaticamente la sussistenza del reato, poiché la norma tutela la fede pubblica e configura un reato di pericolo: non è necessario che l'inganno si sia effettivamente realizzato.
  • Non può essere dedotta per la prima volta in cassazione una questione che richiede accertamenti in fatto e che non sia stata ritualmente devoluta con l'appello.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale

Testo integrale

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