Cassazione Penale, Ordinanza n. 29573/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per concorso in minaccia aggravata e incendio aggravato, ritenendo che l'episodio incendiario avesse anche valenza intimidatoria. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: 1) si deduceva che la Corte territoriale non avesse spiegato adeguatamente perché l'incendio dovesse essere considerato anche intimidatorio, così da integrare la minaccia aggravata; 2) si contestava la qualificazione giuridica dell'incendio, sostenendo che, per le dimensioni circoscritte delle fiamme e per il fatto che fossero state domate dalle persone offese, dovesse applicarsi l'ipotesi di cui al comma 1 e non quella di cui al comma 2; 3) si lamentava che il giudizio di bilanciamento delle circostanze non fosse stato compiuto in modo globale e che l'aumento per la continuazione fosse stato motivato in modo insufficiente, anche perché superiore al minimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi 1 e 2 perché la Corte d'appello aveva effettivamente esplicitato le ragioni della qualificazione intimidatoria della condotta, richiamando le modalità del fatto, l'assenza di altro movente, un precedente episodio analogo ai danni del coniuge della persona offesa e le stesse dichiarazioni dell'imputato, da cui emergeva che avesse agito per conto di terzi. Le censure non si confrontavano in modo specifico con tale apparato argomentativo e si risolvevano in una mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello. Il terzo motivo è stato considerato generico quanto al bilanciamento e inammissibile quanto alla doglianza sull'aumento per continuazione perché tale questione non risultava proposta in appello. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso di persone nei reati contestati
richiamato per la minaccia aggravata contestata
richiamato in relazione all'aggravante della minaccia
richiamato per il delitto di incendio nella forma aggravata
richiamato quale aggravante comune contestata
implicito riferimento alla condanna alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710-01
«È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso»
la Corte utilizza il precedente per affermare che la mera ripetizione dei motivi d'appello non integra una critica specifica e rende il ricorso inammissibile
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limita a riproporre, senza specifiche censure, questioni già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
- La critica alla motivazione della sentenza impugnata deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni effettivamente poste a base della decisione; in difetto, il motivo è solo apparente.
- La qualificazione di una condotta come intimidatoria può essere desunta dal complesso delle modalità del fatto, dall'assenza di un diverso movente e da ulteriori elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito.
- È inammissibile in cassazione la censura relativa all'aumento per continuazione quando la questione non sia stata devoluta con l'appello, salvo che emerga un vizio rilevabile d'ufficio.
- Le doglianze sul giudizio di bilanciamento delle circostanze devono essere specifiche e argomentate; la mera affermazione della sua erroneità non è sufficiente.
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