Cassazione Penale, Sentenza n. 30782/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di rideterminazione della pena in esecuzione alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2019, relativa a pronuncia ex art. 444 c.p.p., per reati contestati agli artt. 73 e 80 D.P.R. 309/1990; la Corte d'Appello aveva dichiarato l'istanza inammissibile come riproposizione di precedente richiesta già rigettata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata non motivava adeguatamente per quali ragioni l'attuale istanza fosse mera riproposizione della precedente e ha affermato che il mutamento normativo o giurisprudenziale (es. sentenza della Consulta o pronuncia delle Sezioni Unite) può costituire elemento nuovo che legittima la riproposizione in sede esecutiva.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce il limite alla riproposizione di istanze in sede esecutiva: è ammessa solo se basata su elementi diversi rispetto alla precedente istanza; la Corte richiede che il giudice espliciti quali siano tali elementi di novità
Riguarda la pronuncia di patteggiamento; la rideterminazione della pena è stata richiesta in relazione a una pronuncia ex art. 444
D.P.R. 309/1990, artt. 73 e 80
Indicano le fattispecie di reato inerenti agli stupefacenti contestati al ricorrente e qualificano l'oggetto della rideterminazione della pena
Sentenza Corte Costituzionale n. 4/2019
Mutamento di indirizzo costituzionale che può costituire elemento nuovo idoneo a giustificare la riproposizione di istanze in sede esecutiva
Sez. U. n. 18288 del 21/01/2010 (Beschi)
Principio secondo cui il mutamento giurisprudenziale consolidato, specialmente se sancito dalle Sezioni Unite, integra un nuovo elemento che può superare la preclusione del "giudicato esecutivo"
Massime di principio
- In sede esecutiva è ammessa la riproposizione di una istanza già presentata solo se fondata su elementi nuovi rispetto a quelli precedentemente dedotti; il giudice deve motivare specificamente le ragioni che escludono la novità
- Un mutamento di giurisprudenza consolidato (es. sentenza della Corte Costituzionale o pronuncia delle Sezioni Unite) costituisce, di norma, elemento nuovo idoneo a rendere ammissibile la riproposizione della richiesta di rideterminazione della pena
- La decisione che dichiara l'istanza inammissibile per "riproposizione" richiede una motivazione argomentata: una mera affermazione è insufficiente e può essere annullata in Cassazione
- Nelle nuove istanze il difensore dovrebbe esplicitare e documentare le novità (normative o giurisprudenziali) rispetto alla precedente richiesta per evitare il rigetto per riproposizione
- Se la Corte d'Appello rigetta per inammissibilità senza spiegare il percorso logico-giuridico, è possibile impugnare per ottenere l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame
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