Cassazione Penale, Sentenza n. 25608/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 07/09/2021 che ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP per presunte intestazioni fittizie di beni riconducibili a Maria Grazia Monfreda (con il figlio Francesco e con Piero Centi). Le censure principali: 1) nullità del provvedimento genetico per mancata autonoma valutazione e omessa motivazione (violazione artt. 324, 309 cp.p. e art.125 c.3 cp.p.); 2) insufficiente motivazione sul periculum in mora e sulla necessità della cautela reale; 3) assenza di fumus boni iuris e di prove a carico, in particolare mancata dimostrazione del dolo specifico ex art. 512-bis c.p.; 4) errata qualificazione e sottovalutazione del valore probatorio della "scrittura privata" preliminare di compravendita (sostegno dell'estraneità di Centi); 5) vizio di motivazione per mancata considerazione degli elementi richiesti dall'art. 321 c.p.p. e da istanza di riesame.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondate le censure: 1) non c'è nullità per mancata autonoma valutazione poiché l'ordinanza contiene, seppur sinteticamente, un autonomo apprezzamento critico degli elementi investigativi e il rinvio "per relationem" alla richiesta del PM è ammissibile; 2) il periculum è stato adeguatamente motivato richiamando sia la possibile confisca facoltativa (art. 321 c.p.p., comma 2) sia indici di pericolo di protrazione e reiterazione delle condotte elusive; 3) il dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis può essere desunto anche dal fondato timore dell'avvio di misure di prevenzione e da un complesso di indici (anomalie, opacità, rapporti familiari e societari) che rendono plausibile la finalità elusiva; 4) la valore probatorio del preliminare non esclude la rilevanza indiziaria degli altri elementi che collegano Centi alla Manfreda; 5) molte doglianze attengono al merito e non a vizi di motivazione rilevanti in cassazione. Per tali ragioni i ricorrenti sono condannati alle spese e ciascuno al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione del provvedimento genetico; la Corte rileva che l'assenza di autonoma valutazione non ricorre se dall'ordinanza emerge un'effettiva rielaborazione critica, anche se accompagnata da rinvio per "relationem".
art. 324, comma 7 cod. proc. pen.
Richiamato dalle difese per la tutela della motivazione; la Corte chiarisce che il principio impone una valutazione critica ma non un formalismo che escluda il rinvio all'atto del PM, se emerge comunque l'apprezzamento del giudice.
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
Invocato in relazione all'autonomia motivazionale del giudice; la Corte conferma che l'autonomia concerne la valutazione non l'obbligo di riscrivere integralmente i fatti richiamati dal PM.
Norma sulla intestazione fittizia; la Corte afferma che il dolo specifico (scopo elusivo) può essere desunto anche dal fondato timore dell'avvio di procedure di prevenzione e da un complesso di elementi indiziari.
Norma sulla confisca; la Corte ha ritenuto legittimo fondare la cautela reale sia sulla confisca facoltativa (comma 2) sia sul periculum di reiterazione/impedimento (comma 1), collegando la natura "istantanea con effetti permanenti" del reato alla persistenza della finalità elusiva.
art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992
Richiamato per delineare reati a carattere istantaneo con effetti permanenti; la Corte ha usato il principio per giustificare l'attualità del pericolo di elusione derivante dalla persistenza dei rapporti e della disponibilità sostanziale dei beni.
artt. 648-bis e 648-ter cod. pen.
Richiamati come possibili reati alternativamente considerati nell'impostazione accusatoria (riciclaggio/auto-riciclaggio); la Corte ha ritenuto comunque sufficiente, ai fini cautelari, il collegamento indiziario alla finalità elusiva della confisca.
Richiamato in ordine al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che gli elementi delineati supportano l'ipotesi di concorso indiziario, in relazione all'azione di soggetti interposti.
Massime di principio
- La mancanza di una riscrittura integrale dei fatti nel provvedimento non equivale automaticamente a nullità: è sufficiente che emerga la rielaborazione critica del giudice; il rinvio "per relationem" è ammesso se la valutazione autonoma è percepibile.
- Il periculum per le misure reali può fondarsi sulla persistenza degli effetti illeciti di una condotta istantanea e sulla possibilità di reiterazione, collegando la "disponibilità sostanziale" dei beni alla continuità di finalità elusiva.
- Ai fini dell'art. 512-bis il dolo specifico (scopo elusivo) può essere desunto anche dal fondato timore dell'avvio di misure di prevenzione e da un insieme di indizi (anomalie nelle operazioni, rapporti familiari/societari, sproporzione reddituale), senza necessità della prova piena del risultato.
- La valutazione della sussistenza del fumus delicti in sede cautelare è interlocutoria e non richiede la prova di colpevolezza; molte censure di merito (riqualificazione dei fatti, diversa lettura delle prove) sono inammissibili in Cassazione se non concernono violazioni di legge o nullità manifeste.
- Atti negoziali (es. preliminare di vendita) non escludono automaticamente una partecipazione colposa o dolosa se inseriti in un quadro indiziario che ne dimostra la funzione schermante o strumentale nell'ambito di un disegno evasivo/ellousive.
- In sede di riesame e cassazione la difesa deve specificare con precisione le censure e collegarle a violazioni di legge o a carenze motivazionali sostanziali; censure generiche o alternative spesso si risolvono in inammissibilità.
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