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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35492/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal Procuratore, deducendo violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.: il Tribunale di Taranto - sezione distaccata di Grottaglie, quale giudice dell'esecuzione, aveva già riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze irrevocabili (ordinanza 13/05/2013) e aveva determinato la pena complessiva. L'ordinanza impugnata ha nuovamente riconosciuto la continuazione e ha fissato diversa misura della pena senza nuovi elementi giustificativi, violando il principio del ne bis in idem e il vincolo del giudicato esecutivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna del Tribunale di Taranto - sezione distaccata di Grottaglie del 6 febbraio 2012 e del 2 aprile 2012 (entrambe irrevocabili). L'annullamento è motivato dalla violazione del principio del ne bis in idem e dall'inefficacia della decisione del giudice dell'esecuzione rispetto a una decisione già resa ed irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    citato come norma procedurale che legittima il ricorso al Tribunale di Taranto

    indica il mezzo procedurale con cui è stato adito il Tribunale quale giudice dell'esecuzione; usato come base procedurale per l'istanza

  • art. 649 cod. proc. pen.

    invocato dal ricorrente per denunciare la violazione compiuta dall'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto fondata la doglianza nella misura in cui l'ordinanza ha violato il divieto di essere nuovamente giudicati per lo stesso fatto (ne bis in idem)

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    norma sulla continuazione tra reati; il giudice dell'esecuzione aveva in precedenza riconosciuto la continuazione ai sensi di questa norma e determinato la pena complessiva, decisione divenuta irrevocabile

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamato per il principio del 'giudicato esecutivo': impedisce che questioni già decise e basate sugli stessi elementi siano rinnovate davanti al giudice dell'esecuzione; giustifica l'inammissibilità di istanze ripropositive

  • principio del ne bis in idem (giurisprudenza: Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano)

    Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033

    applicato in via analogica alle ordinanze del giudice dell'esecuzione quando esse costituiscano l'unico strumento per eliminare uno dei provvedimenti emessi per lo stesso fatto e contro la stessa persona; impedisce decisioni contrastanti su medesima materia già giudicata

Massime di principio

  • Se una questione sulla continuazione tra reati è già stata decisa in maniera irrevocabile dal giudice dell'esecuzione, una successiva ordinanza che riconosca nuovamente la stessa continuazione o modifichi la pena senza nuovi elementi può essere annullata per violazione del ne bis in idem.
  • Il giudicato esecutivo (art. 666, comma 2 c.p.p.) impedisce di riproporre davanti al giudice dell'esecuzione questioni già decise basandosi sugli stessi elementi: le istanze ripropositive risultano inammissibili.
  • Il giudice dell'esecuzione può intervenire sulle decisioni precedenti solo se emergono elementi nuovi o motivazioni giuridiche non precedentemente considerate; l'assenza di novità rende inefficace la nuova decisione rispetto al giudicato.
  • In fase difensiva, è essenziale segnalare e documentare tempestivamente il precedente provvedimento irrevocabile (data e contenuto) per opporre il vincolo del giudicato e impedire riconoscimenti o ricalcoli della pena incompatibili con la decisione definitiva.
  • Prima di proporre una nuova riconoscenza di continuazione, verificare sempre l'esistenza di decisioni esecutive precedenti e, se presenti, limitarsi a produrre elementi nuovi e rilevanti che giustifichino una revisione; altrimenti la richiesta rischia di essere dichiarata inammissibile o di essere annullata in sede di impugnazione.

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