Cassazione Penale, Sentenza n. 35492/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal Procuratore, deducendo violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.: il Tribunale di Taranto - sezione distaccata di Grottaglie, quale giudice dell'esecuzione, aveva già riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze irrevocabili (ordinanza 13/05/2013) e aveva determinato la pena complessiva. L'ordinanza impugnata ha nuovamente riconosciuto la continuazione e ha fissato diversa misura della pena senza nuovi elementi giustificativi, violando il principio del ne bis in idem e il vincolo del giudicato esecutivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna del Tribunale di Taranto - sezione distaccata di Grottaglie del 6 febbraio 2012 e del 2 aprile 2012 (entrambe irrevocabili). L'annullamento è motivato dalla violazione del principio del ne bis in idem e dall'inefficacia della decisione del giudice dell'esecuzione rispetto a una decisione già resa ed irrevocabile.
Norme richiamate
citato come norma procedurale che legittima il ricorso al Tribunale di Taranto
indica il mezzo procedurale con cui è stato adito il Tribunale quale giudice dell'esecuzione; usato come base procedurale per l'istanza
invocato dal ricorrente per denunciare la violazione compiuta dall'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto fondata la doglianza nella misura in cui l'ordinanza ha violato il divieto di essere nuovamente giudicati per lo stesso fatto (ne bis in idem)
art. 81, secondo comma, cod. pen.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
norma sulla continuazione tra reati; il giudice dell'esecuzione aveva in precedenza riconosciuto la continuazione ai sensi di questa norma e determinato la pena complessiva, decisione divenuta irrevocabile
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato per il principio del 'giudicato esecutivo': impedisce che questioni già decise e basate sugli stessi elementi siano rinnovate davanti al giudice dell'esecuzione; giustifica l'inammissibilità di istanze ripropositive
principio del ne bis in idem (giurisprudenza: Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano)
Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033
applicato in via analogica alle ordinanze del giudice dell'esecuzione quando esse costituiscano l'unico strumento per eliminare uno dei provvedimenti emessi per lo stesso fatto e contro la stessa persona; impedisce decisioni contrastanti su medesima materia già giudicata
Massime di principio
- Se una questione sulla continuazione tra reati è già stata decisa in maniera irrevocabile dal giudice dell'esecuzione, una successiva ordinanza che riconosca nuovamente la stessa continuazione o modifichi la pena senza nuovi elementi può essere annullata per violazione del ne bis in idem.
- Il giudicato esecutivo (art. 666, comma 2 c.p.p.) impedisce di riproporre davanti al giudice dell'esecuzione questioni già decise basandosi sugli stessi elementi: le istanze ripropositive risultano inammissibili.
- Il giudice dell'esecuzione può intervenire sulle decisioni precedenti solo se emergono elementi nuovi o motivazioni giuridiche non precedentemente considerate; l'assenza di novità rende inefficace la nuova decisione rispetto al giudicato.
- In fase difensiva, è essenziale segnalare e documentare tempestivamente il precedente provvedimento irrevocabile (data e contenuto) per opporre il vincolo del giudicato e impedire riconoscimenti o ricalcoli della pena incompatibili con la decisione definitiva.
- Prima di proporre una nuova riconoscenza di continuazione, verificare sempre l'esistenza di decisioni esecutive precedenti e, se presenti, limitarsi a produrre elementi nuovi e rilevanti che giustifichino una revisione; altrimenti la richiesta rischia di essere dichiarata inammissibile o di essere annullata in sede di impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35309/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35311/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35313/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35314/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35316/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35320/2024 del 20/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →