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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1320/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Perugia che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Barbara Bocali per tre precedenti condanne (Pretura di Perugia 11/10/1996; Pretura di Spoleto 16/11/1998; Tribunale di Perugia 08/10/1999). La ricorrente ha contestato che le pene erano già estinte per decorso del termine decennale previsto dall'art. 172 cod. pen., sostenendo che il termine di estinzione per le pene sospese decorre dalla data in cui si è perfezionata la causa di revoca (ossia dalla irrevocabilità della sentenza che ha accertato il nuovo reato, il 3/4/2009) e non dalla data di commissione del reato (2001).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la causa di revoca della sospensione condizionale della pena si perfeziona con l'irrevocabilità della condanna per il nuovo delitto (data del 3/4/2009 nel caso di specie) e non con la sola commissione del reato (2001). Di conseguenza, il termine di estinzione previsto dall'art. 172 decorre dalla data di irrevocabilità della nuova condanna. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale delle tre sentenze indicate e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio alla luce dei principi di diritto enunciati; non potendo la Cassazione procedere direttamente alla verifica di eventuali cause ostative all'estinzione di cui all'art. 172, comma 7.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    Per le pene con sospensione condizionale, l'eseguibilità della pena e il termine di estinzione decorrono dalla data in cui si è verificata la causa di revoca (ossia dalla data in cui la causa di revoca si è perfezionata), non dalla sola commissione del nuovo reato.

  • art. 168, primo comma, cod. pen. (nn. 1 e 2)

    La revoca di diritto della sospensione condizionale per la causa prevista dal n.1 richiede non solo la commissione del delitto nel quinquennio, ma anche la condanna a pena detentiva divenuta irrevocabile; analogamente, il n.2 richiede l'irrevocabilità della condanna sopravvenuta per delitto anteriormente commesso. In entrambi i casi la pronuncia del giudice è meramente dichiarativa di un effetto già verificatosi con l'irrevocabilità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Articolazione del motivo di cassazione invocato: violazione di legge (art. 172 cod. pen.) dedotta come motivo di impugnazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i limiti di riproduzione del motivo di ricorso in cassazione (limiti di cui all'art. 173 disp. att.).

  • art. 666, comma 7, cod. proc. pen.

    Previsione che ha consentito alla Corte d'appello di sospendere l'esecuzione dell'ordinanza impugnata in sede di gravame (sospensione limitata alla revoca della sospensione condizionale delle tre sentenze).

Massime di principio

  • Per le pene beneficiate dalla sospensione condizionale, la decorrenza del termine di estinzione inizia dalla data in cui si è perfezionata la causa di revoca (ossia dall'irrevocabilità della sentenza che ha accertato il nuovo reato), e non dalla sola data di commissione del reato.
  • La revoca 'di diritto' ex art. 168 cod. pen. richiede l'integrazione di tutti gli elementi indicati dalla norma (es. per il n.1 non basta la commissione del delitto nel quinquennio, occorre anche la condanna a pena detentiva divenuta irrevocabile).
  • La pronuncia giudiziale che dichiara la revoca della sospensione ha natura dichiarativa: essa accerta un effetto già prodotto dall'evento giuridico (irrevocabilità della condanna), salvo il caso in cui la stessa sentenza che condanna disponga contestualmente la revoca.
  • In sede esecutiva il giudice deve verificare preliminarmente la data di perfezionamento della causa di revoca e, conseguentemente, la possibile estinzione delle pene prima di dichiararne l'eseguibilità.
  • Se sussiste un dubbio sulla decorrenza o sull'esistenza di cause ostative all'estinzione (art. 172, comma 7), la Corte di cassazione può annullare e rinviare per consentire la verifica fattuale e la valutazione delle eventuali cause ostative.
  • Dal punto di vista pratico, per opporre efficacemente una revoca è necessario documentare non solo la commissione del nuovo reato, ma la relativa condanna divenuta irrevocabile nei termini richiesti dalla norma.

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