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Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 14218 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

M.G. ha impugnato in Cassazione la sentenza n. 58/01/09 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e respinto il ricorso contro l’avviso di recupero del credito d’imposta fruito, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 388/2000, per l’acquisto di un fuoristrada. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione, sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente spiegato perché il veicolo non possedesse i requisiti per l’agevolazione né chiarito se fosse destinato all’attività d’impresa. Con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 388/2000 e dell’art. 121-bis TUIR, sostenendo che la destinazione del mezzo dovesse essere valutata sulla base delle sue caratteristiche tecniche risultanti dalla carta di circolazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione; ha inoltre osservato che, anche a prescindere dalla genericità del quesito di diritto e del momento di sintesi, le doglianze non potevano essere accolte. Il credito d’imposta per l’intero costo presupponeva la prova, a carico del contribuente, dell’uso esclusivamente strumentale del bene. La CTR aveva ritenuto non dimostrato tale requisito e aveva giudicato promiscuo l’uso del fuoristrada, anche considerando il modesto volume d’affari e l’assenza di operai da trasportare nel periodo 1999-2006. M.G. non aveva indicato concretamente gli elementi probatori invocati né riportato in ricorso quelli necessari a valutarne la decisività; la Corte ha inoltre rilevato che non risultavano fatture accompagnatorie o schede carburante utili a documentare l’impiego aziendale. È stata confermata anche la valutazione della CTR secondo cui il veicolo non era qualificabile come autocarro, essendo lo spazio per il trasporto di cose inferiore al 50% della superficie e prevalente la destinazione al trasporto di persone. Le censure sollecitavano inammissibilmente una nuova valutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito, anziché individuare vizi di legittimità. M.G. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 2

    Dal tenore testuale della norma e della ratio alla stessa sottesa (promozione dello sviluppo industriale nelle aree depresse del paese) si evince che l'agevolazione fiscale, consistente nel riconoscimento del credito di imposta, spetti solo a quell'impresa che acquisti beni materiali mobili ed immobili strumentali, ovvero destinati ad essere esclusivamente e durevolmente utilizzati nell'impresa stessa.

    Il credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate riguarda beni nuovi destinati a strutture produttive e, per essere riconosciuto sull’intero costo, richiede che il bene sia strumentale all’impresa in modo esclusivo e durevole.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 75 (ora 109) e 121-bis (ora 164)

    Il beneficio del credito di imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8, comma 2, è riconosciuto per l'intero costo dell'investimento, solo se, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (ora art. 109) e art. 121 bis (ora art. 164) del TUIR, approvato con, il contribuente da prova dell'esclusiva strumentalità del bene acquistato all'esercizio dell'impresa.

    Per i veicoli, la detrazione integrale dei costi e il credito d’imposta sull’intero investimento dipendono dalla prova che il mezzo sia esclusivamente strumentale all’attività propria dell’impresa; tale prova grava sul contribuente che invoca l’agevolazione.

  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 54

    La CTR, inoltre, esclude che il fuoristrada abbia le caratteristiche per essere qualificato autocarro, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, art. 54 affermandone la destinazione quasi esclusiva al trasporto di persone, considerato che lo spazio interno destinato al trasporto di cose è inferiore al 50% dì tutta la superficie.

    Nel caso concreto, la qualificazione del veicolo come autocarro è stata esclusa considerando la prevalente destinazione al trasporto di persone e la quota di superficie destinata alle cose inferiore al 50%; la Corte ha ritenuto tale valutazione di merito non riesaminabile in Cassazione in assenza di un effettivo vizio di legittimità.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    La valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello dì indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

    Il giudizio di legittimità non consente di sostituire alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito una diversa lettura delle prove. La motivazione è sufficiente se espone le ragioni del convincimento, senza dover discutere ogni elemento o confutare ogni deduzione.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Il ricorrente afferma di aver depositato copia del libro matricola (senza tuttavia indicare il numero dei dipendenti), al fine di poter valutare la decisività della dedotta contraddittorietà della motivazione, nonchè copia del contratto di appalto stipulato con il Comune di Casteltermini a riprova della destinazione dell'automezzo al trasporto di personale dipendente attrezzatura e merce cantieri, omettendo, in violazione del principio dell'autosufficienza, di riprodurre o specificare in concreto gli elementi da cui desumere trattarsi di uso esclusivo dell'automezzo per fini aziendali, non potendo questa corte accedere agli atti con riferimento i vizi lamentati di violazione di legge e difetto di motivazione.

    Chi denuncia in Cassazione vizi fondati su documenti o risultanze processuali deve riportarne o specificarne nel ricorso il contenuto rilevante, così da consentire alla Corte di verificarne la decisività senza accedere direttamente agli atti.

Massime di principio

  • Per ottenere un’agevolazione fiscale legata a investimenti produttivi, occorre dimostrare i requisiti previsti dalla norma e, quando è richiesta la strumentalità esclusiva, documentare un uso effettivamente ed esclusivamente aziendale del bene; l’onere probatorio grava sul contribuente.
  • La carta di circolazione o la classificazione formale di un veicolo non dimostrano, da sole, che il mezzo sia esclusivamente strumentale all’attività. Sono rilevanti anche l’uso concreto e gli elementi documentali che lo attestano.
  • La valutazione della destinazione e dell’uso effettivo del bene appartiene al giudice di merito. In Cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove limitandosi a proporre una ricostruzione alternativa.
  • Nel ricorso per Cassazione, chi invoca documenti o atti processuali deve indicarne e riprodurne con precisione il contenuto rilevante; il generico richiamo a documenti depositati non permette di verificarne la decisività.

Testo integrale

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