Cassazione Penale, Sentenza n. 36102/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 13 gennaio 2026, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell’imputata per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’imputata aveva dedotto, con motivi connessi, vizio di motivazione e travisamento della prova: sosteneva che la sostituzione della serratura dell’immobile fosse stata previamente comunicata agli occupanti e che le nuove chiavi fossero state rese disponibili tramite un’altra inquilina; contestava inoltre l’attendibilità della persona offesa, lamentava l’assenza di riscontri alla sua versione e censurava l’esame delle deduzioni difensive e della memoria depositata in appello. Il 4 settembre 2026 la difesa aveva depositato una memoria integrativa. Il 21 settembre 2026 sono stati depositati la remissione della querela della persona offesa e l’accettazione dell’imputata.
La decisione
La Cassazione ha rilevato che la remissione della querela era stata ritualmente accettata e che il reato era procedibile a querela di parte; ne ha quindi dichiarato l’estinzione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, senza esaminare nel merito le censure sulla responsabilità. Ha escluso una formula di proscioglimento più favorevole ai sensi dell’art. 129 c.p.p., non risultando dagli atti l’evidenza che il fatto non sussista, che l’imputata non lo abbia commesso o che il fatto non costituisca reato. L’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'intervenuta remissione della querela ritualmente accettata, quando il reato è procedibile a querela di parte, integra una causa estintiva che deve essere rilevata anche nel giudizio di cassazione e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
La remissione ritualmente accettata estingue il reato procedibile a querela e deve essere rilevata anche in Cassazione; se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza va annullata senza rinvio.
Non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni per l'adozione di una formula di proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non emergendo dagli atti l'evidenza dell'insussistenza del fatto, della sua non commissione da parte dell'imputata o della sua irrilevanza penale.
La formula di proscioglimento più favorevole non è applicabile quando dagli atti non emerge in modo evidente l’insussistenza del fatto, la mancata commissione da parte dell’imputata o la sua irrilevanza penale.
Massime di principio
- La remissione della querela ritualmente accettata, per un reato procedibile a querela di parte, determina l’estinzione del reato e deve essere rilevata anche nel giudizio di cassazione.
- Quando la remissione della querela accettata estingue il reato e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
- L’estinzione del reato per remissione della querela non comporta l’adozione di una formula di proscioglimento nel merito più favorevole se dagli atti non risulta evidente una delle condizioni indicate dall’art. 129 c.p.p.
Come è indicizzato
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