Cassazione Penale, Sentenza n. 18588/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per reati di millantato credito (art. 346 cod. pen.) e truffa aggravata (art. 640 cod. pen.). I motivi: 1) violazione dell'art. 158 cod. pen. per errata applicazione della versione normativa più favorevole (prescrizione del capo 4) relativa al reato continuato); 2) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla procedibilità a querela per la truffa aggravata (art. 640 e art. 61 n.7) dopo le modifiche del d.lgs. n.150) e mancata querela nel termine; 3) errata qualificazione giuridica dei fatti alla luce della nuova fattispecie di cui all'art. 346-bis e inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. In particolare: - Ha applicato la regola della favorevole normativa previgente dell'art. 158 cod. pen. ai fatti commessi nel 2013 (e considerato la data di consumazione ultima nel giugno 2016), con conseguente maturazione della prescrizione nel dicembre 2023. - Ha dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati contestati (capo 1, 3 e 4) e, quindi, ha assorbito le questioni sulle aggravanti e sulle attenuanti generiche. - Sul punto della procedibilità a querela per la truffa aggravata (capo 2), ha respinto la doglianza: la Corte conferma il principio secondo cui la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dopo l'entrata in vigore delle modifiche normative (richiamando Sez.3, n.27147 del 9/5/2023). - Le statuizioni civili sono state confermate: la condanna al risarcimento in favore delle parti civili permane e l'imputato è condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado per le parti civili indicate, con liquidazioni specifiche.
Norme richiamate
modificata dalla L. 9 gennaio 2019, n.3 (in vigore dall'1/1/2020)
La Corte applica il principio di favore: per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della modifica deve applicarsi la disciplina previgente più favorevole in tema di decorso del termine di prescrizione (decorso, per il reato continuato, dal momento della consumazione di ciascuna fattispecie).
millantato credito (norma storica contestata)
I fatti sono stati inizialmente qualificati come millantato credito, ma la Cassazione segnala che la qualificazione processuale non impedisce l'accertamento della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.
introdotto/modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n.3
Questione di continuità/riconducibilità normativa tra la previgente fattispecie e la nuova non è stata ritenuta decisiva ai fini della responsabilità civile; la qualificazione penalistica alternativa non esclude la rilevanza ai fini dell'illecito civile.
art. 640 e art. 61, n.7) cod. pen.
truffa aggravata e aggravante del danno di rilevante gravità
La valutazione dell'aggravante diventa assorbita dall'estinzione per prescrizione; quanto alla procedibilità, la Corte esamina l'incidenza delle modifiche legislative che hanno reso la fattispecie procedibile a querela.
modifiche sulla procedibilità (menzionato come d.lgs. n.150 del 2022)
Ha introdotto la procedibilità a querela per reati prima perseguibili d'ufficio: la Corte ritiene che la costituzione di parte civile non revocata possa integrare la manifestazione di volontà punitiva equivalente alla querela.
termine per l'istanza di punizione
Richiamato dal ricorrente come termine per la presentazione della querela, ma la Corte ritiene irrilevante quando sussiste costituzione di parte civile non revocata.
illecito civile risarcitorio
La condanna al risarcimento è fondata sull'accertamento dei fatti e sull'illecito civile astrattamente riconducibile a fattispecie di reato: l'estinzione del reato per prescrizione non esclude la responsabilità civile.
Giurisprudenza: Sez.3, n.27147 del 9/5/2023, Rv. 284844
precedente citato testualmente
Principio secondo cui la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità per reati divenuti procedibili a querela dopo modifiche legislative.
Massime di principio
- Principio di favore: se la legge peggiora la disciplina della prescrizione e il fatto è anteriore, va applicata la disciplina previgente più favorevole al reo.
- Per i reati continuati, nella determinazione della prescrizione occorre verificare la versione normativa applicabile al momento della commissione dei fatti e la data dell'ultima consumazione: l'ultima consumazione rileva per il calcolo quando applicabile la disciplina previgente.
- La costituzione di parte civile non revocata può costituire, secondo giurisprudenza consolidata, una manifestazione di volontà punitiva equivalente alla querela quando la fattispecie è divenuta procedibile a querela; dunque, l'assenza di una formale querela non sempre comporta improcedibilità.
- L'estinzione del reato per prescrizione incide sugli effetti penali ma non necessariamente su quelli civili: la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. può restare se sussiste il fatto illecito accertato.
- Quando interviene la prescrizione, questioni relative ad aggravanti o attenuanti generiche diventano assorbite e non possono impedire l'effetto estintivo.
- In impugnazioni che coinvolgono modifiche normative sopravvenute, verificare sempre la data di commissione del reato, la data di entrata in vigore delle modifiche e l'eventuale principio di applicazione della norma più favorevole al reo.
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