Cassazione Penale, Ordinanza n. 17609/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che le censure proposte fossero precluse dal concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e che non ricorresse alcuna ipotesi di pena illegale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento trae origine da una sentenza di appello emessa in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, venivano determinate le pene nei confronti di due imputati per associazione per delinquere e rapina pluriaggravata. In appello le parti non formulavano deduzioni o riserve sui motivi diversi dal trattamento sanzionatorio, cosicché tali motivi dovevano ritenersi rinunciati. Uno degli imputati ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge per l'erronea qualificazione giuridica della condotta concorsuale. L'altro imputato ricorreva per cassazione lamentando la mancata esclusione della recidiva, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'erroneo giudizio di bilanciamento tra circostanze. La Corte ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili perché, nel concordato in appello, l'accordo sui punti concordati comporta rinuncia a dedurre in cassazione doglianze ulteriori, anche rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale; inoltre, la mancata menzione delle attenuanti e la rinuncia ai motivi di appello diversi dalla pena comportano l'inammissibilità delle censure su attenuanti e aggravanti.
Norme richiamate
L'accordo delle parti sui punti concordati determina la rinuncia ai motivi ulteriori di gravame e preclude la proposizione in cassazione di censure diverse, salvo il caso di pena illegale.
Il procedimento di legittimità è stato trattato nelle forme semplificate previste dalla norma.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La giurisprudenza richiamata afferma che il principio di rinuncia ai motivi ulteriori, nato per il precedente istituto, si applica anche al concordato ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, l'accordo tra le parti sui punti della decisione comporta la rinuncia implicita e definitiva a tutte le doglianze non coltivate in quel momento, con conseguente preclusione alla loro riproposizione in cassazione.
- La preclusione derivante dal concordato in appello opera anche rispetto a questioni rilevabili d'ufficio, salvo il solo limite della pena illegale.
- Se le parti non menzionano circostanze attenuanti o aggravanti e il relativo tema non incide sul calcolo della pena concordata, le censure su tali circostanze devono considerarsi rinunciate.
- La rinuncia ai motivi di appello diversi dalla misura della pena comprende anche le questioni autonome relative alla sussistenza delle circostanze aggravanti del reato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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