Cassazione Penale, Ordinanza n. 09304/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata quindi riformata la decisione di appello, che resta ferma, compreso il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e la valutazione negativa sul ristoro non provato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 1 marzo 2024. Dal testo emerge che il primo motivo censurava l'affermazione dei giudici di merito in punto di mancata prova dell'avvenuto ristoro del danno: la difesa sosteneva che il risarcimento fosse stato eseguito, ma la Corte territoriale aveva rilevato l'assenza di prova documentalmente attendibile, in particolare per mancanza di timbro di deposito o di altra attestazione fidefaciente in calce al documento allegato, senza che fosse stato chiarito dove si trovasse l'originale nel fascicolo. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la motivazione di merito; il secondo, invece, è stato dichiarato non consentito perché il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva è valutazione discrezionale di merito, sindacabile in cassazione solo se arbitraria o manifestamente illogica, evenienza esclusa nel caso concreto per la motivazione resa sulla gravità del fatto e sulla personalità del reo, anche alla luce dei precedenti specifici.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche e il loro eventuale giudizio di prevalenza sulla recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non arbitraria e non illogica.
La recidiva può essere posta a confronto con le attenuanti generiche mediante giudizio di bilanciamento rimesso al giudice di merito.
I motivi di ricorso che non si confrontano con la ratio decidendi o che sollecitano una rivalutazione discrezionale di merito sono inammissibili in sede di legittimità.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a riproporre in modo assertivo una diversa lettura degli elementi di fatto.
- Il bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva è espressione di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo per mancanza, manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione.
- La deduzione dell'avvenuto risarcimento del danno richiede un supporto probatorio attendibile e processualmente verificabile; in mancanza di attestazioni idonee o di precisa collocazione dell'originale nel fascicolo, il giudice può negarne la prova.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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