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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37155/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari avanzata nei confronti di Milione Marcello per il reato di falso (art. 476 comma 2 c.p., con aggravante ex art. 61 comma 1 c.p.). Il ricorso denunciava inosservanza di norme (artt. 110, 479 c.p. e art. 125 c.p.p.) e vizi di motivazione: si contestava che il Tribunale avesse reso una motivazione apparente circa l'insussistenza delle esigenze cautelari, senza valutare elementi indicativi di pericolosità quali la posizione pubblica dell'indagato, la sistematicità e la tranquillità con cui sarebbero state poste in essere le condotte, e il pregiudizio arrecato alla pubblica amministrazione; si affermava inoltre che la fattispecie non fosse circoscritta a un singolo episodio e che la distanza temporale non fosse decisiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero in gran parte assertive o generiche e non riuscissero a dimostrare che la motivazione del Tribunale fosse apparente. Il Tribunale del riesame aveva legittimamente condiviso la valutazione del GIP sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza ma sull'assenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione (periculum libertatis). Ha richiamato la limitata consistenza numerica delle false attestazioni (relative a tre giornate del luglio 2020), la loro risalenza temporale (oltre un anno prima della valutazione cautelare) e la mancanza di elementi concreti idonei a prospettare la possibilità di prosecuzione delle condotte illecite. Pertanto la motivazione non è risultata inidonea e l'appello del Procuratore è stato rigettato (ricorso dichiarato inammissibile).

Norme richiamate

  • art. 476 comma 2 cod. pen.

    Norma invocata come fattispecie di reato contestata (false attestazioni). La decisione prende atto della contestazione ma valuta che la mera esistenza degli indizi non sia sufficiente, senza elementi concreti di attualità del pericolo.

  • art. 61 comma 1 cod. pen.

    Richiamata come circostanza aggravante collegata al reato di falso; la Corte non ritiene che l'aggravante, da sola, possa giustificare la misura cautelare in assenza di concreto pericolo di reiterazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente fra le norme presumibilmente violate; la Corte non ha ritenuto le censure relative a questa norma sufficienti a dimostrare un vizio formale o motivazionale nell'ordinanza impugnata.

  • art. 479 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'atto di impugnazione; la decisione non riconosce violazioni di questa disposizione capaci di incidere sulla correttezza dell'ordinanza di rigetto della misura cautelare.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma procedurale la cui inosservanza sarebbe stata censurabile; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, e quindi che non vi fosse violazione procedurale rilevante.

Massime di principio

  • Per l'applicazione di misure cautelari personali occorrono elementi concreti e attuali che giustifichino il pericolo di fuga o di reiterazione: la sola esistenza di indizi di colpevolezza non è sufficiente.
  • La consistenza numerica e la vicinanza temporale delle condotte illecite sono fattori rilevanti nella valutazione della persistenza del rischio: episodi limitati e datati possono ridurre l'attualità del pericolo.
  • Il ruolo pubblico e le reti di relazioni dell'indagato possono essere considerati, ma non bastano da soli a provare la necessità della misura cautelare se non corredati da elementi concreti che indichino la probabilità di reiterazione.
  • La motivazione del provvedimento di rigetto deve affrontare in modo concreto le circostanze indicate dalla parte che richiede la cautela; però critiche generiche o assertive non sono idonee a dimostrare vizio motivazionale.
  • In sede di impugnazione, chi propone il ricorso deve indicare elementi nuovi o una chiara illogicità/omissione del giudice per ribaltare la valutazione sul periculum libertatis; mancando ciò, il provvedimento di rigetto tende a essere confermato.

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