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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32077/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia di merito sulla responsabilità resta ferma; la Corte non entra nel merito delle censure perché il primo motivo è generico e il secondo è precluso dalla mancanza di deduzione in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato ascrittogli. Il ricorso conteneva due doglianze: con il primo motivo si contestava l'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta generica perché si limitava a riprodurre pedissequamente il motivo già svolto in appello, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che vi era una doppia conforme fondata sull'esito della perquisizione domiciliare, dalla quale era emersa la refurtiva, e sull'ammissione dell'imputato, ritenendo tale ricostruzione logica e non contraddittoria. Con il secondo motivo si lamentava la mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 c.p., ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché la circostanza attenuante non era stata dedotta in appello, in violazione della regola di devoluzione ex art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello non soddisfa il requisito di specificità.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    La carenza di specificità del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    In cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello, in ossequio alla catena devolutiva.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità era invocata dal ricorrente, ma la Corte non l'ha esaminata nel merito perché non dedotta in appello.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e autonome rispetto a quelle già svolte in appello; la pedissequa riproduzione dei motivi di merito non assolve la funzione critica richiesta.
  • In presenza di doppia conforme sulla responsabilità, la contestazione della decisione di merito richiede una critica effettiva e puntuale della motivazione, non essendo sufficiente reiterare argomentazioni già disattese.
  • Le questioni non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di vizi rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dalla legge.
  • La violazione della regola di devoluzione comporta l'inammissibilità della censura relativa a una circostanza attenuante non tempestivamente prospettata nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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