Cassazione Civile, Ordinanza n. 34842/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare e ente previdenziale)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. La vicenda originava dal fatto che il Tribunale di Ancona aveva prima respinto la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., presentata insieme a una proposta di transazione fiscale nel termine assegnato ex art. 161, comma 6, l.f., e poi aveva dichiarato il fallimento. In appello la società sosteneva, da un lato, che la disciplina della transazione fiscale e il divieto di trattamento deteriore del credito erariale e previdenziale rispetto ai creditori di grado inferiore non si applicassero all'accordo di ristrutturazione; dall'altro, che il giudice avesse ecceduto i limiti del controllo consentito, sostituendosi agli attestatori sulla fattibilità del piano, sulla stima dell'attivo, sulla possibilità di soddisfare integralmente i creditori estranei e sulla attendibilità delle previsioni di nuovi appalti futuri. In cassazione ha quindi dedotto: 1) violazione degli artt. 182-bis e 182-ter l.f. per l'asserita inapplicabilità della relative priority rule all'accordo di ristrutturazione; 2) violazione degli artt. 182-bis, comma 4, e 182-ter, comma 5, l.f. per il preteso superamento dei limiti del sindacato giudiziale, avendo la Corte d'Appello contestato la plausibilità e ragionevolezza del piano nonostante la relazione dei professionisti attestatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la proposta di transazione fiscale effettuata nell'ambito delle trattative per un accordo di ristrutturazione deve rispettare tutte le condizioni previste dalla disciplina richiamata, compresa la relative priority rule, come desumibile dal tenore letterale dell'art. 183-ter, comma 5, l.f. e dalla modifica normativa del 2020. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la Corte d'Appello aveva correttamente esercitato il controllo di legalità sostanziale sull'omologazione, verificando in termini di plausibilità e ragionevolezza l'effettiva capacità del piano di garantire il pagamento dei creditori estranei nei termini di legge. La decisione di merito era sorretta da una motivazione articolata su più profili di irragionevolezza della proposta: valore di realizzo dei cespiti indicato dal legale rappresentante e non verificato personalmente dall'attestatore, liquidazione solo atomistica del patrimonio senza considerare la vendita dell'azienda in blocco, elevata alea del business plan per la mancata documentazione degli appalti futuri e assenza di fideiussione a garanzia dei creditori non aderenti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; è stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Norme richiamate
art. 182-bis l.f.
disciplina l'accordo di ristrutturazione dei debiti; in sede di omologa il giudice non compie un mero controllo formale, ma verifica anche la legalità sostanziale e la reale idoneità del piano a garantire i creditori estranei.
art. 182-ter l.f.
la proposta di transazione fiscale deve rispettare le condizioni di ammissibilità previste dalla norma, compresa la parità di trattamento relativa rispetto ai creditori di grado inferiore o omogenei.
art. 183-ter, comma 5, l.f.
"Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis"
consente di formulare la proposta di transazione fiscale anche nelle trattative dell'accordo di ristrutturazione, ma richiede il rispetto integrale della disciplina del comma 1, inclusa la relative priority rule e la valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
art. 161, comma 6, l.f.
richiamato come termine concesso dal tribunale per la presentazione della domanda funzionale alla procedura di regolazione della crisi.
art. 105, comma 1, l.f.
evocato per ribadire la preferenza per lo scenario di vendita dell'intero complesso aziendale rispetto alla sola liquidazione atomistica dei singoli beni.
richiamato per il deposito della memoria nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il controllo del giudice non è limitato alla verifica formale degli adempimenti, ma si estende alla legalità sostanziale e alla concreta idoneità del piano a garantire il soddisfacimento dei creditori estranei nei tempi di legge.
- La valutazione sulla fattibilità del piano va compiuta in termini di plausibilità e ragionevolezza: l'omologazione può essere negata quando il piano, per come strutturato, renda irrealistica o irragionevole la soddisfazione integrale dei creditori non aderenti.
- La proposta di transazione fiscale formulata nell'ambito delle trattative per un accordo di ristrutturazione deve rispettare tutte le condizioni della disciplina di riferimento, incluso il divieto di trattamento deteriore del credito tributario o contributivo privilegiato rispetto ai creditori di grado inferiore o omogenei.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste della denuncia di violazione di legge quando la censura mira in realtà a sostituire la propria ricostruzione dei fatti e la propria stima probatoria a quella già compiuta dal giudice di merito.
- La verifica dell'attendibilità del piano può legittimamente tener conto di plurimi indici di irragionevolezza, tra cui la mancata verifica diretta del valore dei beni, la liquidazione esclusivamente atomistica del patrimonio, la mancanza di supporto documentale alle previsioni di ricavi futuri e l'assenza di garanzie per i creditori estranei.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34794/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34798/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34800/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34801/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34803/2024 del 29/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →