Sentenza n. 784/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dagli atti comunali che avevano imposto la chiusura di una sala giochi e impedito la delocalizzazione dell'attività
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS per l'esercizio dell'attività di sala giochi, ha chiesto il risarcimento di euro 218.950,00 per danno emergente e lucro cessante, sostenendo che l'illegittimità degli atti comunali fosse stata accertata con una precedente sentenza passata in giudicato. Tale sentenza aveva annullato gli atti generali comunali e il diniego di proroga della delocalizzazione, ravvisando un effetto espulsivo dal mercato derivante dal combinato disposto della mappatura dei luoghi sensibili e della disciplina urbanistica comunale. La ricorrente ha dedotto l'illiceità della condotta amministrativa, la colpa dell'amministrazione, ritenuta in re ipsa o comunque non scusabile, il nesso causale diretto tra gli atti illegittimi e la cessazione dell'attività e ha chiesto il ristoro dei canoni di locazione, delle utenze, delle spese legali e dei mancati guadagni dal 2020 al 2024. Il Comune ha contestato il nesso causale e la quantificazione, sostenendo che la chiusura della sede fosse comunque necessaria per la distanza inferiore a 500 metri da un luogo sensibile, che la società avesse rinunciato alla delocalizzazione già autorizzata in altro Comune e che il danno avrebbe potuto essere evitato mediante la delocalizzazione o il ricorso alla procedura prevista dagli artt. 7 e 8 del d.P.R. 160/2010.
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo nei limiti di una liquidazione equitativa di euro 10.000,00. Il TAR ha distinto tra la chiusura della sede originaria, ritenuta legittima perché posta a distanza inferiore a 500 metri da un luogo sensibile, e l'effetto espulsivo dal mercato, derivante dall'impossibilità di delocalizzare sul territorio comunale, che era stato invece accertato come illegittimo nella precedente sentenza. Ha quindi escluso il risarcimento dei canoni e delle utenze, poiché l'attività non avrebbe comunque potuto proseguire nei locali originari e la società avrebbe dovuto risolvere tempestivamente il contratto di locazione e cessare le utenze. Ha escluso anche il rimborso delle spese legali, già regolate nella precedente sentenza mediante compensazione. Quanto al lucro cessante, il giudice ha ritenuto inattendibile il criterio della media degli utili del triennio 2017-2019: la società aveva registrato una perdita nel 2019, non spiegata dalla perizia, indicativa di una crisi aziendale antecedente alla pandemia e potenzialmente estranea alla disciplina sulla localizzazione; inoltre, non era provata la prosecuzione del rapporto commerciale per la fornitura degli apparecchi oltre la scadenza del luglio 2022 né il mantenimento delle medesime condizioni economiche in caso di diversa sede. In assenza di una quantificazione analitica attendibile, il danno è stato liquidato equitativamente in euro 10.000,00. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità delle questioni e il parziale accoglimento della domanda.
Norme richiamate
La ricorrente era titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi; la norma è richiamata quale titolo autorizzatorio dell'attività.
legge regionale Emilia-Romagna n. 5/2013
La disciplina regionale sulle distanze dai luoghi sensibili rendeva legittima la chiusura della sede posta a distanza inferiore a 500 metri dal luogo sensibile.
delibera regionale Emilia-Romagna n. 831/2017
Era richiamata quale base della richiesta di proroga del termine per la delocalizzazione.
delibera regionale Emilia-Romagna n. 68/2019
Era richiamata insieme alla delibera regionale n. 831/2017 per la richiesta di proroga della delocalizzazione.
Il Comune li ha indicati come strumenti procedimentali ai quali la società avrebbe potuto ricorrere per evitare o contenere il danno mediante la delocalizzazione; il testo non sviluppa ulteriormente l'interpretazione della disciplina.
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza ha accertato l'illegittimità non della chiusura della sede originaria, ma soltanto dell'effetto espulsivo prodotto dall'impossibilità di delocalizzare l'attività, il risarcimento può riguardare esclusivamente il pregiudizio causalmente riconducibile a tale effetto espulsivo, non le perdite derivanti dalla chiusura comunque legittima della sede.
- Nel giudizio risarcitorio, il danno emergente relativo a canoni di locazione e utenze non è risarcibile se l'attività non avrebbe potuto comunque proseguire nei locali originari e il mantenimento di tali spese dipende da una scelta del danneggiato non necessitata dall'illecito amministrativo.
- La quantificazione del lucro cessante non può fondarsi automaticamente sulla media degli utili degli anni precedenti quando i dati contabili evidenziano una crisi aziendale antecedente al fatto illecito o quando non è dimostrata la permanenza delle condizioni economiche e contrattuali necessarie per la prosecuzione dell'attività.
- In mancanza di una quantificazione analitica attendibile, il giudice amministrativo può procedere a una liquidazione equitativa del danno, purché individui le ragioni per cui i criteri prospettati dal ricorrente non sono idonei a rappresentare il pregiudizio effettivamente causalmente riconducibile all'azione amministrativa.
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